da "Il Veterano
Sportivo" Marzo 1989
Lettere a
«Il Veterano Sportivo»
Egregio Direttore, poiché quanto appare nel Comunicato n°
2/89 del 20/2/89 non rispecchia in modo esatto la posizione da me assunta in
merito al caso Bagaglia-Pizzi, La prego di pubblicare sulla Rivista da Lei
diretta, la dichiarazione fatta inserire nel verbale della seduta del C.D.N. di
Milano del 12/11/88 e quant'altro segue a breve commento.
Il testo della mia dichiarazione recita.
1) In data 23/12/87 i signori Bagaglia
- Pizzi rassegnano le proprie dimissioni dalla sezione «Silla del Sole» di
Roma.
2) In data 10/3/88 la sezione «Silla
del Sole» di Roma accetta la dimissioni da socio dei sigg. Bagaglia - Pizzi.
3) Risiedendo ancora a Roma i sigg. Bagaglia
- Pizzi non possono appartenere ad altra sezione ciò essendo tassativamente
vietato dall'art. 10 dello Statuto.
4) In conseguenza delle accettale dimissioni
da parie della sezione «Silla del Sole» di Roma i sigg. Bagaglia - Pizzi decadono
dalla carica e dall'incarico rispettivamente coperti.
5) Le riunioni del Cdn, qualora il sig.
Bagaglia continuasse a parteciparvi in modo illegale, non sarebbero più valide essendovi
presente e volante un membro che non vi appartiene più.
6) La risposte del Coni del 31/5/88
alla lettera di Mangiarotti del 26/5/88-prot. 1595/MA/lz non è valida essendo
il quesito posto dal Presidente non rispondente al caso in esame in quanto il
Vice Presidente di Cugno non ha mai sostenuto quanto scritto dal Presidente ma
ha bensì sostenuto e sostiene che un socio che ricopre una carica dimettendosi
perde automaticamente la carica investita.
7) Il Vice Presidente di Cugno con sua
lettera del 13/6/88, inviata in copia al Presidente Mangiarotti, essendo stato
chiamato in causa dal Presidente nella sua lettera al Coni del 26/5/88
precisava i fatti nella loro reale portata all'Ufficio Legale del Coni che con
sua del 9/9/88 rispondendo, con copia al Presidente, rilevava, in via
interpretativa, l'incongruenza esistente fra l'art. 10 dello Statuto e l'art.
1 del R.E.
8) Poiché noi sappiamo che le due cose sono
ben distinte e non possono quindi essere diversamente interpretate essendo la
norma di cui all'art. 1 del R.O. riservata alle modalità da rispettare per
coloro che intendono presentare domanda di iscrizione ad una sezione
nell'ambito regionale e quindi ai nuovi soci, quella dell’'art. 10 dello Statuto
è relativa al trasferimento dei già soci da una sezione ad un'altra solo nel
caso di cambiamento di residenza. Ne consegue che la risposte dell'Ufficio Legale
del Coni è solo attendibile nella parte in cui accetta il principio della volontà
dei dimissionari di restare soci dell'Unvs, cosa mai contestata dal di Cugno,
senza peraltro rispondere al quesito se mantengono, o meno, la carica ricoperta,
cosa impossibile dal momento che la loro sezione di appartenenza
in data 10/3/88 ha accettato le loro
dimissioni.
9) Tutto quanto sopra, successivamente
sottoposto all'esame di un noto Avvocato di Milano, esperto di diritto
sportivo, ha dato ragione alla tesi sostenute dal Vice Presidente di Cugno.
Tale Avvocato è a disposizione del Cdn nel caso desiderasse sentirlo in merito.
10) Per tutto quanto sopra, riconferma l'irregolarità
della posizione dei soci Bagaglia e Pizzi. Conferma pertanto il precedente voto
riservandosi di sottoporre la decisione del Cdn, qualora non si addivenisse ad
una modifica, all'esame dell'organo superiore allo stesso, al momento opportuno,
per il suo definitivo giudizio.
A completamento di quanto sopra aggiungo:
1) Non esiste alcuna rettifica degli interessati alle loro lettere di dimissioni
del 23/12/87.
L'interpretazione date dal Cdn secondo cui esse debbono
ritenersi richiesta di trasferimento e
non di dimissioni è del tutto priva
di ogni fondamento tant'è che la sezione «Silla del Sole» di Roma, a cui gli interessati
appartenevano, nulla avendo mai in proposito ricevuto, in data 10/3/88 ne
accettava le dimissioni da socio.
2) Non risponde al vero quanto affermato
nel Comunicalo circa il disposto dell'art. 1 del R.O. esso fissa in modo chiaro
ed inequivocabile le modalità a cui debbono attenersi tutti coloro che desiderano
presentare domanda di ammissione all'Unvs, quindi nuovi soci. A costoro il Cdn,
modificando una precedente restrittiva disposizione ha allargato, all'ambito regionale,
la scelta della sezione cui presentare domanda di ammissione.
3) Non risponde al vero quanto riportato
nel Comunicato là dove è detto che il Vice Presidente di Cugno interpretando alla
lettera la disposizione dell'art. 10 dello Statuto affermava che i signori
Bagaglia Pizzi erano decaduti dal loro incarico. E vero che il Vice Presidente
di Cugno dichiarava che a seguito delle loro dimissioni, non essendo più soci,
decadevano dall'incarico.
4) È vero che il Vice Presidente di Cugno
affermava che qualora le dimissioni dovessero,
in ipotesi, essere considerate come domanda di trasferimento la cosa non era possibile in quanto continuando a risiedere
nella stessa località e non potendosi applicare l'art. 1 del R.O., la domanda
non era accoglibile in virtù dell'art. 10 dello Statuto, cosa evidenziata anche
dall’'Ufficio Legale del Coni.
5) Tutti i presenti alla riunione dei
Presidenti di Sezione del Piemonte, tenutasi a Torino il 3/12/88, se
richiesti, potranno testimoniare che le spiegazioni sul caso Bagaglia-Pizzi
sono state loro fornite dal Vice Presidente di Cugno su specifica richiesta e
non come afferma, in modo ambiguo il Comunicato con la dizione a «suo dire».
6) La relazione dell'Avv. Santini, non
condivisa dallo scrivente e da altri esperti legali di diritto sportivo, per
l'incompletezza del suo esame, non fa testo agli ef fetti della decisione del
Cdn.
Lo spazio, non potendone approfittare oltre, mi vieta di
approfondire ed analizzare tutti gli altri aspetti del caso.
Chi è interessato può scrivermi. Risponderò a tutti.
Sono e resto del parere che il rispetto della Legge, che con
lo statuto i soci si sono dati, costituisce la via binaria sulla quale chi è
chiamato ad applicarla e a farla rispettare deve camminare. Ogni diversa interpretazione
o applicazione costituisce motivo di favoritismo, forzatura giuridica,
turbativa e abuso di potere all'interno dell'Unione.
Vincenzo di Cugno