La rendicontazione del 5 per mille
NOTIZIARIO FISCALE, AMMINISTRATIVO E LEGALE 01/2011
Premessa
Il 5 per mille si è affermato come una importante fonte di sostentamento per le migliaia di enti senza scopo di lucro che operano nel nostro paese. Il fenomeno, in taluni settori, come la ricerca scientifica, ha assunto proporzioni tali da far ritenere tale strumento la principale fonte di approvvigionamento finanziario.
Al godimento di un beneficio fiscale si accompagna, quasi sempre, la necessaria attività di controllo da parte dell’Erario. Tale controllo può assumere due forme o entrambe:
a) controlli formali sui requisiti soggettivi: l’associazione che percepisce i fondi del 5 per mille deve dimostrare di avere diritto al beneficio rientrando tra le categorie di soggetti abilitate a ricevere la donazione dei contribuenti (tra queste le associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali).
b) controlli sostanziali sull’utilizzo delle somme: in ogni caso le somme ricevute dovranno essere tassativamente utilizzate per finanziarie le spese relative
a progetti di utilità o promozione sociale; in nessun caso è ammesso utilizzare le somme del 5 per mille per finanziare le spese correnti dell’associazione.
Il controllo sostanziale è stato istituito con la Legge 244/04 (art. 3, comma 6) e successivamente ribadito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 (art. 8) e del 23 aprile 2010 (art. 12) e prevede l’obbligo di redigere un rendiconto economico-finanziario delle somme ricevute a titolo del cinque per mille. Tale rendiconto, corredato da una adeguata relazione scritta, dovrà evidenziare in maniera chiara e trasparente l’uso e la destinazione che i fondi hanno avuto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 dicembre c.a. ha emanato delle linee guida contenenti disposizioni in relazione al rendiconto che deve essere predisposto per le somme relative al 5 per mille 2008, accredito che dovrebbe, infatti, concludersi entro la fine dell'anno 2010. Il provvedimento del Ministero del Lavoro nell'assolvere ai compiti demandategli dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati in ordine al contenuto del rendiconto, puntualizza i punti focali della normativa del 5 per mille; le poche regole, chiare ed ineludibili, sono:
1) Soggetti obbligati
Il rendiconto dovrà essere redatto da tutti i soggetti che abbiano percepito quote del 5 per mille, siano esse poche decine di euro o svariate migliaia, a partire dall’anno 2008 e per le annualità successive (ad eccezione delle ASD - Associazioni Sportive Dilettantistiche – per le quali l’obbligo vige dall’anno finanziario 2006).
2) Rendiconto
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un facsimile di rendiconto (scaricabile dal sito del Ministero) che consta di due parti:
a) una prima parte denominata Anagrafica nella quale sono ricomprese informazioni dell'organizzazione beneficiaria e del legale rappresentante della stessa di modo che le autorità competenti possano, se del caso, rintracciare il soggetto destinatario;
b) una seconda parte denominata Rendiconto dei costi sostenuti nella quale vanno inseriti i costi sostenuti, classificati in base alla natura, oltre all'indicazione delle erogazioni effettuate in conformità alle proprie finalità istituzionali (punto 4) e altre voci riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale (punto 5).
b.1) Al rendiconto, firmato dal legale rappresentate, deve essere allegata la carta di identità dello stesso unitamente a una relazione descrittiva. La relazione è sempre obbligatoria nel caso in cui siano stati compilati, nel rendiconto, i punti 4 e 5, per i quali dovrà essere dettagliato il costo degli interventi realizzati;
b.2) il rendiconto deve essere redatto entro un anno dal giorno in cui sono state materialmente percepite le somme del cinque per mille (in altri termini il conteggio va effettuato contando 365 giorni a decorrere da quello in cui la banca ha registrato l’accredito delle somme). È pleonastica la raccomandazione di non ridursi agli ultimi giorni per eseguire il delicato adempimento;
b.3) non si deve confondere il rendiconto del 5 per 1000 con il bilancio associativo annuale o con qualsiasi altra forma di rendicontazione (es. raccolte fondi) di cui la nostra associazione (APS) ha l’obbligo: anche se i fondi del cinque per mille finiscono nel calderone comune della contabilità associativa e del bilancio annuale, non basta citarli in questi documenti. La legge pretende che venga costituito un apposito e separato rendiconto dedicato solo al 5 per mille e corredato da separata e dedicata relazione illustrativa;
b.4) il documento dovrà essere redatto sia in termini economici che finanziari/patrimoniali. In altri termini non è sufficiente evidenziare un quantitativo di spese sufficiente ad esaurire la disponibilità del fondo ma anche emarginare la forma finanziaria in cui tali spese sono state effettuate: cassa/banca/conto postale, ecc. Se il raggiungimento delle finalità sociali dell’ente ha richiesto l’acquisto di beni durevoli (es. computer, ambulanza, pulmino, ecc.) si dovrà redigere anche un inventario dei cespiti;
b.5) al rendiconto e alla relativa relazione gestionale dovranno essere allegate copie delle fatture, ricevute, scontrini, ecc, delle spese sostenute e degli estratti conto bancari comprovanti l’effettivo sostenimento delle medesime;
b.6) a seconda poi che le somme ricevute siano inferiori ovvero uguali o superiori a 15.000, sorgono ulteriori obblighi di comunicazione dei rendiconti che analizzeremo nel successivo paragrafo;
b.7) il rendiconto, corredato dalla relazione gestionale, dalla pezze giustificative e sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere conservato per almeno 10 anni. Esso dovrà essere esibito a ogni richiesta dell’amministrazione finanziaria o del Ministero della Solidarietà Sociale In alternativa al rendiconto predisposto dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, l'obbligo si intende assolto qualora il soggetto beneficiario abbia redatto il bilancio secondo le Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall'Agenzia per le Onlus e che lo stesso sia corredato dalla delibera di approvazione dell'organo di amministrazione.
3) Obbligo di invio e modalità di trasmissione
Fermo restando l'obbligo di redazione del rendiconto per tutti i beneficiari, per coloro che abbiano ricevuto:
• per l'anno 2008 un importo pari o superiore ad euro 15.000
• per gli anni successivi un importo pari o superiore a euro 20.000
sono tenuti ad inviare, attraverso posta elettronica certificata, il modello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, come detto, il bilancio redatto secondo le linee guide emanate dall'Agenzia per le Onlus. La documentazione contabile non dovrà essere inviata, se non dietro espressa richiesta del ministero, e conservata, come già detto, per 10 anni a cura dell'organizzazione. I giustificativi di costo dovranno essere altresì annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille.
4) Controlli
II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrà richiedere la trasmissione del modello anche a coloro che non vi sono tenuti per legge (ma che hanno comunque l'obbligo di compilarlo, vale a dire coloro al di sotto dei 15.000 euro per l'anno 2008 e al di sotto dei 20.000 per gli anni successivi), nonché chiedere integrazioni e procedere ad ispezioni sulla documentazione per coloro che sono tenuti per legge ad inviare il rendiconto.
5) Sanzioni
Nei casi di mancata predisposizione del rendiconto, mancato invio del rendiconto per i soggetti tenuti, mancanza dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio, mancato invio del rendiconto a seguito di specifica richiesta del Ministero, dichiarazioni mendaci, i contributi erogati saranno oggetto di recupero (il versamento andrà effettuato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo), potranno essere comminate sanzioni e, nel caso di dichiarazioni mendaci, gli atti saranno trasmessi all'autorità giudiziaria.
In particolare l’erario potrà chiedere la restituzione dei fondi del 5 per 1000 se:
• l'erogazione delle somme è avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
• le somme erogate non sono state oggetto di rendicontazione;
• gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore ad euro 15 mila per l’anno 2008 ed a 20mila euro per gli anni successivi non inviano il rendiconto e la relazione;
• a seguito di controlli, l'ente beneficiario non risulta in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
• gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore dei 15 mila euro per l’anno 2008 e dei 20 mila euro per gli anni successivi non ottemperano alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
In tutti questi casi, al beneficiario verrà notificato, da parte del ministero competente, un provvedimento di contestazione che prevede il termine massimo di 60 giorni per restituire gli importi indebitamente percepiti, rivalutati secondo gli indici Istat e maggiorati degli interessi legali.
