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sabato 29 ottobre 2011

DA REGOLAMENTO ORGANICO APRILE 2010

13 – I Vice Presidenti


13.1 I Vice Presidenti sono eletti, su indicazione del Presidente, dal C.D.N., nel proprio seno, in relazione alla ripartizione in giurisdizioni (Nord-Centro-Sud) dell’attività dell’Unione.
13.2 I Vice Presidenti hanno i compiti e svolgono le funzioni di cui all’art. 13 dello Statuto.

13.3 Le funzioni del Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente più anziano di età, nel caso di impedimento temporaneo o di assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario.
13.4 Si applica l’art. 12.2 riferito al Vice Presidente più anziano, nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni contemporanee del Presidente e del Vice Presidente vicario.
13.5 Ciascun Vice Presidente ha la facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organismi dell’Unione (ad eccezione degli organi disciplinari) e delle Sezioni (assemblea e C.D.) che si svolgono nell’ambito della giurisdizione a cui è preposto.