DISTINTIVO D'ARGENTO AI SOCI
Art. 1
II "Distintivo d'Argento" è riservato ai Soci dell'U.N.V.S. che, per fattività, iniziative, collaborazione morale, tecnica direttiva ed organizzativa, sia in campo Nazionale che Sezionale, abbiano contribuito allo sviluppo, all'affermazione al prestigio dell'U.N.V.S.
Art. 2
II "Distintivo d'Argento":
a) è conferito ai Soci che abbiano maturato una ininterrotta anzianità di iscrizione di almeno 5 anni;
b) non è assegnato ai Soci che nell'ambito dell'U.N.V.S., svolgano o abbiano svolto funzioni retribuite o che, all'atto dell'assegnazione rivestano cariche nazionali;
c) è consegnato in forma ufficiale nel corso dell'Assemblea Nazionale Ordinaria;
d) non è ripetibile.
Art. 3
Le candidature all'assegnazione del "Distintivo d'Argento" corredate del curriculum del proposto e dagli eventuali documenti di appoggio, possono essere avanzate, sugli appositi stampati disponibili presso la Segreteria Generale , oltre che dai Presidenti di Sezione per i propri Soci, anche di concerto fra Vice Presidente Nazionale di zona, Consiglieri Nazionali della Regione, e Delegati Regionali, ai quali spetta il compito di raccogliere e curare la relativa trasmissione al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4
II Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione, prenderà in esame le proposte pervenutegli entro i limiti di tempo di cui all’ art. 3 e delibererà sulle assegnazioni che valuterà rispondenti ai requisiti richiesti.
Art. 5
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento varranno le decisioni che, di volta in volta adotterà, insindacabilmente il Consiglio Direttivo Nazionale
