REGOLAMENTI VARI PREMIO DI BENEMERENZA AI DELEGATI REGIONALI UNVS
Art. 1
È istituito dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'U.N.V.S. il Premio di Benemerenza che sarà assegnato ai Delegati Regionali che, per l'attività svolta nel corso dell’anno, saranno ritenuti meritevoli.
Art. 2
II premio di cui all'art. 1 è composto da un Distintivo d'Argento accompagnato da uno speciale Diploma di Benemerenza. Esso sarà consegnato al Delegato Regionale meritevole nel corso dei lavori dell’Assemblea Nazionale Ordinaria che seguirà la proclamazione del Delegato premiando.
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Art. 3
Costituiscono elementi di merito per l’assegnazione del premio tutte le attività svolte dai Delegati Regionali nella zona territoriale di loro competenza, in particolare quelle tendenti a costituire nuove Sezioni, promuovere adesioni di nuovi soci, a spronare l’attività delle Sezioni di loro competenza ed a svolgere attività propagandistiche tese al potenziamento ed alla sempre maggiore affermazione dell'U.N.V.S.
Art. 4
Le candidature all'assegnazione del "Premio di Benemerenza ai Delegati Regionali”, corredata da una dettagliata e documentata relazione svolta dal proposto nel corso dell’anno precedente, possono essere avanzate, sugli appositi stampati disponibili, presso la Segreteria Generale , al Consiglio Direttivo Nazionale, dai Vice Presidenti di zona, per i Delegati Regionali operanti nella loro giurisdizione, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione, prenderà in esame le proposte pervenutegli entro i limiti di tempo di cui all’art. 4 e delibererà sull’assegnazione del premio ai meritevoli.
Art. 6
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, varranno le decisioni che di volta in volta, adotterà insindacabilmente il Consiglio Direttivo Nazionale.
