UNIONE NAZIONALE VETERANI
DELLO SPORT 2012
Nuovo
Statuto
ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
1. E’ costituita in Roma, una
Associazione denominata “UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT” (U.N.V.S.)
riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita.
2. Si è costituita il 29 Aprile 1954 a seguito della fusione
dell’Associazione Nazionale Veterani Sportivi con l’Unione Italiana Veterani
dello Sport, assumendo la definitiva denominazione di Unione Nazionale Veterani
dello Sport per delibera dell’Assemblea Nazionale Straordinaria di Genova del 9
Maggio 1975.
3. La sede operativa e sociale è
in Milano.
4. L’Unione, associazione di
volontariato e di promozione sociale e sportiva di cui alla Legge 7/12/2000
n.383, è apolitica, senza fine di lucro e si propone le seguenti finalità:
a) tenere vivo lo spirito e la
passione per lo sport, fonte dei più puri ideali nel ricordo delle glorie del
passato, per l’affermazione della fulgida tradizione italiana;
b) sviluppare i vincoli di
fratellanza fra tutti gli sportivi;
c) riunire tutti i veterani dello
sport al fine di essere sprone e guida ai giovani, che si dedicano o si
avvicinano allo sport con l’esempio, la disciplina e la propria competenza,
alimentando la passione, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, educative,
formative, culturali e ricreative, effettuate anche mediante iniziative
promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini, per le migliori
fortune dello sport italiano;
d) collaborare col CONI, con le
singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli Enti locali,
con gli Enti sportivi e turistici, con le scuole pubbliche e private, offrendo
patrocinio ed organizzazione, d’intesa con le competenti Federazioni, con
particolare riguardo allo sport giovanile, attraverso attività di natura
scientifica finalizzate alla conoscenza e all’approfondimento del fenomeno
sportivo sul piano teorico e pratico e mettere in atto iniziative di sostegno
alle categorie svantaggiate e di lotta al doping ed alla violenza nello sport;
e) prestare solidarietà in favore
dei colleghi veterani ed aiuti ai soci che si trovino in difficoltà;
f) promuovere rapporti
internazionali con Associazioni similari straniere, valorizzando così l’ideale
sportivo come mezzo di coesione e di solidarietà tra i popoli.
6. Nell'ambito dell'ordinamento
sportivo l'Unione gode di autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di
gestione, sotto la vigilanza del CONI.
ART. 2 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’Unione è
costituito dalle quote annuali degli iscritti e dalle eventuali donazioni o
lasciti e qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa
delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
2. E’ istituito un autonomo fondo
di solidarietà.
3. Il fondo di solidarietà,
destinato solo alle finalità di cui all’art. 1, comma 4 lettera e), è autonomo
rispetto al patrimonio ed è costituito dalle liberalità espressamente devolute
a tal fine dai soci o da terzi.
ART. 3 – REQUISITI PER DIVENIRE SOCI
1. Possono essere iscritti come
soci, sia di sesso maschile che femminile, coloro che abbiano compiuto il
trentesimo anno di età, abbiano militato per almeno cinque anni in seno ad una
federazione sportiva o ad una disciplina sportiva associata nell’ambito del
CONI quali atleti, dirigenti, ufficiali di gara, cronometristi, medici sportivi
e tutti coloro che abbiano comunque operato nel campo dello sport. Tale limite
di età non è richiesto per gli atleti che abbiano conquistato titoli o primati
olimpici, mondiali o nazionali.
2. L’ammissione può essere
richiesta da coloro che, pur non avendo raggiunto il trentesimo anno di età,
abbiano subito – per cause sportive – una invalidità fisica.
3. E’ fatto divieto di far parte
dell’ordinamento sportivo e quindi dell’UNVS per il medesimo periodo a quanti
si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del
tesseramento medesimo, a sanzioni irrogate nei loro confronti. E’ fatto divieto
altresì di far parte dell’Associazione per un periodo di 10 anni a quanti si
sono sottratti alle sanzioni irrogate nei loro confronti e la punibilità anche
dei non più tesserati, conformemente a quanto al riguardo previsto dai principi
fondamentali del CONI. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà
emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su
indicato. Il tesseramento dei soggetti suindicati è comunque subordinato alla
esecuzione della sanzione irrogata. Sono punibili coloro che, anche se non più
tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono
responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra
disposizione applicabile.
4. I soci si distinguono in:
fondatori, benemeriti, ordinari, atleti di cui al 1° comma, e “ad memoriam”.
a) Fondatori: sono quei soci che
erano tali nelle precedenti due Associazioni prima della loro fusione e della
costituzione dell’U.N.V.S.;
b) Benemeriti: sono quei soci,
quegli Enti, quelle Associazioni ed Istituzioni, che nei modi più diversi, dall’interessamento
all’aiuto finanziario, hanno fattivamente contribuito allo sviluppo dell’Unione
nonché quei soci, senza limite di età, che abbiano conquistato titoli o primati
olimpici, mondiali o nazionali;
c) Ordinari: sono tutti gli altri
soci;
d) Atleti: sono quei soci che
continuano a praticare lo sport.
5. Tutti i soci hanno diritti e
facoltà paritetici.
6. Il Consiglio Direttivo
Nazionale, su proposta di dirigenti nazionali, delegati regionali, consigli
direttivi sezionali, consacra soci “ad memoriam” coloro che, soci e non,
dirigenti, atleti, tecnici, istruttori, giornalisti sportivi, medici sportivi e
tutti coloro che abbiano rilevanza nel mondo dello Sport e che sono deceduti
nell’esercizio della loro attività sportiva.
7. La quota associativa è
intrasmissibile.
ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. La qualità di socio si perde
per dimissioni, per radiazione determinata da gravi infrazioni all'ordinamento
sociale o automaticamente, per morosità negli obblighi contributivi, per
inattività superiore ad un anno, secondo le modalità e nei termini stabiliti
dal Regolamento Organico.
2. I soci possono concorrere, se
in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive sociali;
partecipano all’attività ufficiale dell’Unione in base allo Statuto e al
Regolamento Organico attuativo dello Statuto medesimo.
3. I soci sono tenuti ad
osservare lo Statuto e i regolamenti dell’U.N.V.S. nonché le deliberazioni e
decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di
competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme
e deliberazioni sociali. Hanno altresì tutti diritto al voto.
4. I Soci sono tenuti, altresì,
all’osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
ART. 5 – ORGANI ASSOCIATIVI DELL’U.N.V.S.
Sono organi dell’U.N.V.S. :
a) CENTRALI
1. L’Assemblea Nazionale;
2. Il Presidente Nazionale;
3. Il Consiglio Direttivo
Nazionale;
4. Il Comitato di Presidenza;
5. Il Collegio dei Revisori dei
Conti.
b) PERIFERICI
1. Delegato Regionale;
2. L’Assemblea della Sezione;
3. Il Presidente della Sezione;
4. Il Consiglio Direttivo della
Sezione;
5. Il Collegio dei Revisori dei
conti della Sezione.
c) ORGANI DISCIPLINARI
1. Il Collegio Nazionale dei
Probiviri;
2. La Commissione Nazionale
d’Appello.
Tutte le cariche sono onorifiche,
gratuite e rinnovabili.
ART. 6 – ASSEMBLEA NAZIONALE
1. L’Assemblea Nazionale è l’organo
sovrano dell’Unione e delibera a maggioranza relativa.
2. Essa è costituita dai
delegati, eletti nelle assemblee sezionali, nel numero di uno fino a 50
iscritti, di altro delegato per ogni cento iscritti ulteriori. In caso di
impedimento del delegato eletto, parteciperà all’Assemblea un supplente individuato
nel primo non eletto. Ciascun delegato (od il suo supplente) ha diritto ad un
voto.
4. I lavori dell’Assemblea sono
introdotti dal Presidente dell’Unione, o da chi ne fa le veci, che propone la
nomina del Presidente dell’Assemblea, di un vice Presidente, del Segretario e
della Commissione Scrutinio, anche per acclamazione. Funge da Commissione
Verifica Poteri il Collegio dei Probiviri.
Nelle assemblee elettive i
componenti della Commissione Verifica Poteri, nominati dal Consiglio Direttivo
Nazionale, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative.
5. L’Assemblea Nazionale
ordinaria viene indetta entro il primo quadrimestre di ogni anno, ad eccezione
della Assemblea ordinaria elettiva che deve essere indetta entro il 31 marzo
dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, mentre
l’Assemblea Nazionale straordinaria viene convocata su proposta della metà più
uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta della metà
più uno dei soci aventi diritto al voto ovvero su richiesta della metà più uno
delle Sezioni in regola con il tesseramento.
6. L’Assemblea Nazionale
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
Delegati che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al
voto, tranne che per quelle elettive per le quali è comunque necessario un
quorum pari al 33% degli aventi diritto al voto.
7. Per le elezioni alle cariche
associative è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi – salvo
diverso avviso dell’assemblea – si vota per appello nominale o per alzata di
mano e controprova.
8. L’Assemblea Nazionale
Ordinaria:
a) delibera sul rendiconto
gestionale corredato dalla relazione, sul bilancio di previsione e le relative
variazioni predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e relativa alle
attività svolte nel periodo intercorso dalla precedente assemblea fermo
restando che eventuali avanzi di gestione, nonché fondi e/o riserve, non
potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette, ma dovranno essere investiti a favore di iniziative sportive a carattere
sociale;
b) fissa le principali linee
programmatiche ed associative,;
c) elegge, secondo i principi
generali del CONI nell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici
estivi, con votazioni separate e successive, il Presidente Nazionale, i
Consiglieri Nazionali, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti
della Commissione Nazionale d’Appello, il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti ed i suoi componenti; sono eletti alle diverse cariche i candidati
che conseguono il maggior numero di preferenze, mentre il Presidente Nazionale,
per essere eletto, deve conseguire la maggioranza assoluta dei voti.
d) nomina, su proposta del
Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;
e) nomina, su proposta del
Consiglio Direttivo, i Soci Benemeriti;
f) nomina, su proposta del
Consiglio Direttivo, il Presidente Emerito;
g) si pronuncia sulla convalida
di eventuali referendum;
h) delibera, altresì, sugli
argomenti posti all'ordine del giorno.;
h) relativamente alla nomina
degli organi collegiali ogni avente diritto al voto dovrà esprimere le proprie
preferenze per un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei membri dei
relativi Organi.
9. L’Assemblea Nazionale
straordinaria, convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30, è
validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati che
rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto,
tranne che per quelle elettive per le quali è comunque necessario un quorum
pari al 33% degli aventi diritti al voto;
10. L’Assemblea Nazionale
Straordinaria:
a) delibera sugli argomenti che
hanno dato causa alla convocazione;
b) esamina e vota le modifiche
allo statuto dell’Unione, da sottoporre per l’approvazione alla Giunta
Nazionale del CONI;
c) delibera sugli altri argomenti
posti all’ordine del giorno;
d) elegge con votazioni separate
e successive, a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dal presente Statuto
di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il
Presidente e l’intero Consiglio Direttivo nonché gli altri Organi Centrali.
ART. 7 – SCIOGLIMENTO E FUSIONE
necessariamente essere convocata
a seguito di richiesta scritta e nominativa avanzata da almeno i 3/5 degli
associati aventi diritto a voto.
2. Lo scioglimento, la
cessazione, l’estinzione dell’Unione o la fusione con altre associazioni aventi
gli stessi scopi devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i 4/5
degli associati. Lo stesso “quorum” è richiesto per la valida costituzione
dell’Assemblea.
3. Con identica maggioranza verranno
nominati i liquidatori, determinandone i poteri e verrà stabilita la
destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 8 – MODIFICHE ALLO STATUTO
1. Le proposte di modifiche allo
Statuto determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo
Nazionale da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Direttivo
Nazionale, verifica la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni
l’Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30
giorni.
3. Il Consiglio Direttivo
Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l’assemblea suddetta per
esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad
essa. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell’indire l’assemblea, sia su propria
iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente
nell'ordine del giorno le proposte di modifica. Per la valida costituzione
dell’assemblea è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei Delegati aventi diritto
al voto; per l’approvazione delle proposte di modifica è previsto il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 9 – PRESIDENTE NAZIONALE
1. Il Presidente Nazionale è il
legale rappresentante dell’Unione ed è responsabile, unitamente al Consiglio
Direttivo dell’attuazione degli scopi associativi.
2. Presiede il Consiglio
Direttivo Nazionale e il Comitato di Presidenza, esercitando inoltre ogni altra
funzione che gli è riservata per il conseguimento delle finalità associative.
5. Al Vice Presidente Vicario spetterà
l’ordinaria amministrazione sino all’elezione di cui al precedente comma.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
1. Il Consiglio Direttivo
Nazionale si compone del Presidente e non più di 10 Consiglieri Nazionali la
determinazione del cui numero effettivo, quadriennio per quadriennio, viene
demandata, con espressa delibera da assumere in sede della assemblea precedente
quella elettiva, al Consiglio Direttivo Nazionale. I criteri a cui si attiene
il C.D.N. per la determinazione di tale numero devono essere rispettosi di
un’uguale rappresentanza delle zone di riferimento (Nord, Centro, Sud).
2. Il Consiglio Direttivo
Nazionale, alla prima riunione successiva alle votazioni:
-elegge nel proprio seno 3 Vice
Presidenti Nazionali, di cui uno vicario, uno per il nord, uno per il centro e
uno per il sud;
-nomina il Segretario Generale e
il Direttore responsabile della rivista “IL VETERANO dello SPORT” tra gli
iscritti all’Unione che non ricoprano alcun altro incarico.
3. Viene convocato almeno quattro
volte all’anno, anche in video-audio conferenza o interpello, a mezzo lettera raccomandata
o fax o posta elettronica o mezzi equipollenti, 30 giorni prima della data
fissata e comunque ogni volta che il Presidente Nazionale ne ravvisi la
necessità o la convocazione venga richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo
Nazionale è validamente costituito dalla metà più uno dei suoi componenti e
delibera con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
5. Il Consiglio Direttivo
Nazionale attua la volontà dell’Unione emersa dalle Assemblee Nazionali, e,
quale organo di gestione e amministrazione:
a) determina i principi generali
che riguardano l’amministrazione associativa, la costituzione di commissioni,
comitati ed uffici periferici;
b) predispone il rendiconto
gestionale e la relazione che lo accompagna, il bilancio di previsione e le
relative variazioni da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
c) indice le Assemblee Nazionali,
salvo i casi statutariamente previsti;
d) costituisce il Comitato di
Presidenza;
e) richiede a mezzo dei loro
Presidenti l’intervento del Collegio dei Probiviri, della Commissione Nazionale
d’Appello e del Collegio dei Revisori dei Conti nelle materie di rispettiva
competenza;
f) interpella i soci, tramite le
Sezioni, a mezzo referendum;
g) delibera i regolamenti
dell’Unione e le relative modifiche;
h) può, di propria iniziativa,
formulare proposte di modifica dello Statuto;
i) applica lo Statuto ed i
Regolamenti;
j) esercita ogni altra
attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;
k) riconosce le Sezioni e delimita
il loro ambito territoriale, tenuto conto della eventuale presenza di altre
Sezioni già costituite, esercitando il controllo di legittimità sull’elezione
dei suoi organi;
l) in caso di gravi irregolarità
nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale o in caso di
impossibilità di funzionamento dichiara la decadenza degli organi delle Sezioni
nominando un Commissario con il compito di indire entro 60 gg. dalla nomina
l’assemblea sezionale da celebrarsi entro i successivi trenta giorni;
m) in armonia con le speciali
norme regolamentari vigenti assegna:
- ai soci che si siano resi
benemeriti verso l’Unione il “Distintivo d’Onore” e il “Distintivo d’Argento”;
- alle Sezioni e ai Delegati
Regionali meritevoli rispettivamente il “Premio di Benemerenza” con medaglia
vermeille e il “Distintivo d’Argento”;
n) stabilisce le quote
associative e quelle di ammissione dovute alla direzione dell’U.N.V.S.;
o) nomina, su proposta delle
Sezioni di competenza, i Delegati Regionali;
p) nomina, su proposta di cui
alle disposizioni del Regolamento Organico, i soci “ad memoriam”;
q) dovrà togliere il
riconoscimento alle Sezioni il cui numero di soci si riducesse a meno di venti;
r) nomina, nell’ipotesi di cui al
comma 4 dell’Art. 6, la Commissione Verifica Poteri.
ART. 11 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
1. Il Consiglio Direttivo
Nazionale decade:
a) per dimissioni o impedimento
definitivo dalla carica del Presidente;
b) per mancata approvazione del
conto consuntivo da parte dell’Assemblea;
c) per dimissioni contemporanee
della metà più uno dei suoi componenti intendendosi per contemporanee le
dimissioni presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni;
2. Nell’ipotesi di cui al comma
a), si procede ai sensi dello art. 9.
3. Nell’ipotesi di cui al comma
b), l’ordinaria amministrazione spetterà sia al Presidente, che al Consiglio
Direttivo Nazionale; il Presidente dovrà convocare l’Assemblea straordinaria,
entro sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi trenta, per provvedere
alla elezione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Nell’ipotesi di cui al comma
c), l’ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente sino alla
celebrazione dell’Assemblea Straordinaria nei modi e nei termini di cui sopra.
5. Le dimissioni che originano le
decadenze degli organi sono irrevocabili.
ART. 12 – COMITATO DI PRESIDENZA
1. Il Comitato di Presidenza di
cui al comma 5 lett. d) del precedente art. 10 è costituito dal Presidente
Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali e dal Segretario Generale che assiste
senza diritto di voto, redigendo il verbale.
2. Si riunisce, ogni qualvolta
che il Presidente Nazionale ne ravvisi l’opportunità e quanto meno due volte
l’anno, nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti.
3 Il Comitato di Presidenza è
competente a trattare pratiche di ordinaria amministrazione, purché aventi
carattere di particolare urgenza, relative a materia di competenza del
Consiglio Direttivo Nazionale, al quale le inerenti deliberazioni assunte
dovranno essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione successiva. Le
riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e
per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice: in caso
di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
ART. 13 – VICE PRESIDENTI NAZIONALI
1. I Vice Presidenti Nazionali
coadiuvano il Presidente e collaborano per la realizzazione di tutte le
attività istituzionali dell'U.N.V.S..
2. Curano il buon funzionamento
delle Sezioni di pertinenza territoriale.
3. Sovrintendono il lavoro dei
Delegati Regionali nelle rispettive zone.
4. Predispongono ed attivano
piani di propaganda e reclutamento di soci e la costituzione di nuove Sezioni,
attraverso la stretta collaborazione del Direttivo e dei Delegati Regionali.
5. Attuano periodici incontri di
lavoro con i Delegati Regionali ed i Presidenti di Sezione della propria zona
di competenza.
6. Dirimono, prima che si
sviluppino effettive controversie, eventuali incomprensioni o tensioni sorte in
seno alle Sezioni della loro zona, fruendo della collaborazione dei Delegati
Regionali.
7. Intervengono – ove possibile –
alle assemblee sezionali ed alle manifestazioni organizzate dalle Sezioni di
competenza.
ART. 14 – I CONSIGLIERI NAZIONALI
1. Oltre ai compiti assegnati
dall’art. 10 al Consiglio Direttivo Nazionale, i Consiglieri Nazionali:
a) collaborano attivamente con i
Vice Presidenti e i Delegati Regionali per la predisposizione di piani di
propaganda e reclutamento di soci e la costituzione di nuove Sezioni;
b) partecipano alla vita
associativa delle Sezioni, soprattutto di quelle della propria regione;
c) assistono alle periodiche
riunioni regionali o interregionali convocate dai Vice Presidenti per il
coordinamento dell’attività dei Delegati Regionali e delle Sezioni;
d) possono essere chiamati a far
parte di Commissioni tecniche di studio – nominate dal Consiglio Direttivo
Nazionale, quando ne ravvisi la necessità – secondo le loro specifiche
competenze.
ART. 15 – SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale è
nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale al di fuori del proprio ambito e
senza diritto di voto.
2. Il Segretario Generale svolge
la sua attività prevalentemente presso la sede dell’Unione ed in particolare,
su mandato del Consiglio Direttivo:
a) esegue le direttive del
Consiglio Direttivo e del Presidente;
b) esegue le direttive degli
Organi associativi nell’ambito delle attività di loro competenza;
c) mantiene i contatti con gli
organi del CONI, con le Federazioni Sportive, con le Discipline Sportive
Associate e con le altre associazioni benemerite;
d) mantiene i contatti con gli
organi dell’Unione e gestisce i rapporti con i dipendenti ed i collaboratori
dell’Unione medesima;
e) provvede al disbrigo della
corrispondenza e firma quella priva di contenuto obbligazionale per l’Unione;
f) controlla il corretto
tesseramento dei soci ed il loro diritto a partecipare alle assemblee;
g) controlla la riscossione delle
entrate ed il pagamento delle spese mediante i documenti contabili in uso ed è responsabile
ed ha la custodia dei beni dell’Associazione.
ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Per effetto dell'appartenenza
all'U.N.V.S. il socio si impegna a non adire altre autorità diverse da quelle
dell'Unione per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente
riferibile alla vita sociale.
2. Il socio può chiedere al
Consiglio Direttivo Nazionale di essere autorizzato per particolari e
giustificati motivi ad adire ad autorità diverse in deroga a quanto sopra
disposto.
3. Il Consiglio Direttivo
Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto
ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestivamente comunicazione
all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia
pronunciato, la deroga si intende concessa.
4. Il diniego di autorizzazione
deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento agli obblighi di cui ai
precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla
radiazione dall'Unione.
ART. 17 - COLLEGIO ARBITRALE
1. Tutte le controversie non
rientranti nella competenza degli organi di giustizia che dovessero insorgere
tra i soci saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio
Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo,
con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.
3. Gli arbitri, perché così
espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.
4. Il lodo deve essere emesso
entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione
deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli
arbitri presso la Segreteria dell'Unione che provvederà a darne tempestiva
comunicazione ufficiale alle parti.
ART. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri
costituisce organo di giustizia di primo grado, si compone di cinque membri,
tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti,
che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente, il quale
dovrà essere laureato in Giurisprudenza.
2. Il Collegio dei Probiviri
vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte dei soci ed
esprime parere scritto sulle vertenze che il Consiglio Direttivo Nazionale gli
sottopone.
Inoltre:
a) promuove “motu proprio” o su
denuncia degli organi associativi e/o dei soci, l’azione disciplinare;
b) infligge i provvedimenti
disciplinari di cui all’art. 26 e ne cura l’esecuzione;
c) si pronuncia sui ricorsi
contro la validità delle assemblee nazionali;
d) esercita ogni altra
attribuzione prevista dallo Statuto.
3. I provvedimenti sono presi a
maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza di tre membri; i
provvedimenti vanno comunicati sia all’interessato sia al Consiglio Direttivo
Nazionale. Si deve, in ogni caso, garantire il diritto di difesa e la
contestazione scritta degli addebiti dovrà essere notificata all’interessato il
quale, entro venti giorni dal ricevimento della contestazione stessa, potrà
depositare controdeduzioni e richiedere di essere sentito personalmente.
4. E’ facoltà del socio ricorrere
contro i provvedimenti disciplinari alla Commissione Nazionale d’Appello nel
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della
decisione di primo grado e la Commissione dovrà riunirsi entro trenta giorni
per la discussione del ricorso.
5. Il Collegio dei Probiviri non
decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo
Nazionale.
ART. 19 – COMMISSIONE NAZIONALE D’APPELLO
1. La Commissione Nazionale
d’Appello si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità,
di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel
proprio seno il Presidente, il quale dovrà essere laureato in Giurisprudenza.
2. La Commissione Nazionale
d’Appello è l’organo di secondo ed ultimo grado.
Esamina i ricorsi proposti dagli
interessati avverso i provvedimenti disciplinari adottati, entro trenta giorni
decorrenti dal deposito dell’atto di impugnazione. La Commissione procede
all’intero riesame del caso, giudica su questioni di fatto e su denunciati
errori o inosservanze circa il diritto, accertando quali siano le norme
applicabili al caso concreto e che si siano osservate le regole di carattere
procedurale disposte dallo Statuto o dal regolamento organico. Le decisioni
della Commissione Nazionale d’Appello prese a maggioranza e le riunioni sono
valide con la presenza di tre membri, sono definitive e non impugnabili; la
Commissione non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio
Direttivo Nazionale.
3. I procedimenti di 1° e di 2°
grado devono concludersi entro 90 giorni dall'apertura degli stessi.
ART. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei
Conti si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di
cui tre effettivi e due supplenti, il cui Presidente è eletto direttamente
dall’Assemblea.
2. Il Presidente del Collegio
deve essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili o al registro dei Revisori Contabili.
3. Per la validità delle riunioni
dovranno essere presenti un numero di componenti che costituisce la maggioranza. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Collegio dei Revisori dei
Conti:
a) vigila sulla gestione
economico-finanziaria dell’Unione ed esercita il controllo contabile;
b) si riunisce trimestralmente
per accertare la consistenza di cassa e controllare i documenti contabili;
c) assiste con i componenti
effettivi alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale e del Comitato di Presidenza. A tal fine deve essere
formalmente invitato dalla Segreteria Generale;
d) riferisce semestralmente al
Consiglio Direttivo Nazionale sull’andamento della gestione dell’Unione
redigendo un conto di esercizio, ogni volta che il Collegio lo ritenga opportuno,
sulla situazione economico-finanziaria dell’anno in corso;
e) si pronuncia, con relazione
diretta all’Assemblea Nazionale, sulle variazioni al bilancio di previsione e
sul conto consuntivo dell'Unione;
f) esegue le verifiche di
carattere amministrativo.
5. Nei casi di riscontro di gravi
irregolarità il Collegio, all’unanimità, può richiedere al Presidente Nazionale
la convocazione di una Assemblea straordinaria, nei casi previsti dal Codice
Civile, da effettuarsi entro 45 gg. Dalla richiesta.
6. Il Collegio non decade in caso
di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.
7. Per la decadenza dei singoli
componenti si fa espresso riferimento al C.C., così come per le integrazioni e
per quanto non espressamente previsto.
8. Qualora sia compromessa la
funzionalità dell’organo e non sia possibile procedere alle sostituzioni, dovrà
essere convocata e celebrata entro 90 gg. l’Assemblea straordinaria.
ART. 21 – DELEGATI REGIONALI
1. Sono nominati dal Consiglio
Direttivo Nazionale su proposta maggioritaria delle Sezioni interessate,
nell’ambito dei soci del territorio regionale; la durata dell’incarico del
Delegato Regionale è pari alla durata, anche residua, del Consiglio Direttivo
Nazionale che li ha nominati.
2. I Delegati Regionali devono:
a) adoperarsi per la costituzione
di nuove Sezioni nell’ambito della Regione di loro competenza;
b) risvegliare in coloro che allo
sport attivo hanno dato le loro migliori energie, i sentimenti di fraterna
amicizia sportiva,
al fine di provocarne la spontanea
adesione alla grande famiglia dell’U.N.V.S.;
c) spronare ogni Sezione a
svolgere intensa attività, tesa a manifestazioni sportive dedicate
preferibilmente ai giovani;
d) dirimere eventuali
incomprensioni o tensioni in seno alle Sezioni di competenza;
e) intervenire, quando possibile,
alle assemblee sezionali onde avere conoscenza del loro andamento e delle loro deliberazioni;
f) operare d’intesa col Vice
Presidente Nazionale, con l’eventuale Consigliere Nazionale e col Segretario
Generale, i quali faciliteranno il loro lavoro mediante opportune direttive e
personale collaborazione. Il Vice Presidente Nazionale di zona cura, anche con
periodiche riunioni, il coordinamento dell’attività dei Delegati Regionali in
carica;
g) estendere la loro opera anche
in regioni limitrofe, quando per esse non sia stato nominato un delegato ed
anche quando, esistendo, questi ritenga opportuna la collaborazione del
collega;
h) inviare ogni semestre al Vice
Presidente di giurisdizione ed alla Segreteria Generale una relazione sulla
attività svolta;
i) proporre, al Consiglio
Direttivo Nazionale, i nominativi dei candidati a soci “ad memoriam”,
corredando la proposta di adeguata documentazione;
j) intervenire alle Assemblee
costitutive delle Sezioni;
k) essere tempestivamente informati
dalla Segreteria Generale di quei provvedimenti amministrativi e disciplinari
adottati nei confronti di dirigenti delle Sezioni di loro competenza;
l) allorquando ne ravvisi
l’opportunità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà nominare, nella stessa
regione, più Delegati Regionali a ciascuno assegnando le provincie di
competenza.
3. I delegati regionali possono
essere dichiarati decaduti dall’incarico:
a) a loro domanda;
b) a seguito di loro inattività,
accertata per omesso ingiustificato invio della relazione semestrale di cui al
comma 2, lettera h) del presente articolo;
c) per perdita della qualità di
socio;
d) per avvenuto trasferimento
della residenza dalla loro regione.
4. La decadenza del Consiglio
Direttivo Nazionale comporta l’automatica decadenza dei Delegati Regionali.
ART. 22 – LA SEZIONE
1. La Sezione è l’unità di base
dell’Unione, cioè a dire l’articolazione territoriale della medesima con
autonomia patrimoniale e gestionale.
2. Per essere costituita deve
contare almeno venti soci ordinari residenti nella provincia o anche nelle
province limitrofe.
3. E’ rappresentata nella sua
totalità dall’assemblea sezionale, alla quale possono partecipare tutti i soci
ordinari in regola con il tesseramento, è preclusa la partecipazione a quanti
stiano scontando squalifiche o inibizioni, ed è retta da un Consiglio Direttivo
Sezionale.
4. L’assemblea sezionale che si
svolge con le modalità previste per l’assemblea nazionale, può essere ordinaria
o straordinaria.
5. L’Assemblea sezionale
ordinaria, convocata entro il 1° quadrimestre di ogni anno:
a) vota il conto consuntivo e il
bilancio preventivo, la relazione sulla gestione della Sezione predisposta dal
Consiglio unitamente al Presidente;
b) si pronuncia sulle proposte
formulate dal Consiglio Direttivo Sezionale o dai singoli soci, rese note
almeno quindici giorni prima della convocazione;
c) elegge i Delegati
all’Assemblea Nazionale nonché, non oltre il trentesimo giorno precedente la
data dell’assemblea nazionale elettiva, il Presidente ed i Consiglieri
componenti il Consiglio Direttivo Sezionale non inferiori a sei rapportati comunque,
al numero dei soci iscritti nell’ambito territoriale di competenza, ed il
Collegio dei Revisori dei Conti;
d) nomina il Presidente Onorario;
e) esercita ogni altra attribuzione
prevista dallo Statuto per l’Assemblea Nazionale, in quanto compatibile.
6. L’assemblea sezionale
straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all’ordine del
giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio,
a ricostituire gli Organi decaduti, o ad eleggere singoli membri del Consiglio,
in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo e delibera,
previa notificazione motivata alla Segreteria Generale, anche lo scioglimento
della Sezione.
7. Per quanto non disciplinato è
fatto espresso rinvio alle disposizioni che regolano l’Assemblea Nazionale in
quanto compatibili.
ART. 23 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE – FUNZIONI E COMPOSIZIONI
1. Il Consiglio Direttivo
Sezionale è composto:
a) quando gli associati non sono
più di cento, dal Presidente e da sei Consiglieri.
Nella sua prima riunione il
Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti:
- un Vice Presidente
b) quando gli associati sono più
di cento e non oltre duecento dal Presidente e da otto Consiglieri.
Nella sua prima riunione il
Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti:
- due Vice Presidenti
c) quando gli associati sono più
di duecento e non oltre trecento, dal Presidente e da dieci Consiglieri.
Nella sua prima riunione il
Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti:
- due Vice presidenti
d) quando gli associati sono più
di trecento e non oltre cinquecento, dal Presidente e da dodici Consiglieri.
Nella sua prima riunione il
Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti:
- tre Vice Presidenti
e) quando gli associati sono più
di cinquecento, dal Presidente e da quattordici Consiglieri.
Nella sua prima riunione il
Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti: - tre Vice Presidenti.
2. Ogni Sezione nomina al di
fuori del consiglio direttivo un Segretario, il quale partecipa senza diritto
di voto.
Il Consiglio Direttivo Sezionale
:
a) si riunisce almeno quattro
volte l’anno;
b) propone la nomina di soci
onorari secondo lo Statuto e le norme del regolamento, sottoponendo la stessa all’approvazione
del Consiglio Direttivo Sezionale;
c) attua nel rispetto delle
programmatiche associative la volontà della Sezione e sottopone all’Assemblea
sezionale ogni proposta che ritiene idonea a realizzare;
d) predispone o cura che vengano
compilati il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto
gestionale;
e) indice l’assemblea sezionale
ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno;
f) indice l’assemblea sezionale straordinaria
su proposta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta
della metà più uno dei soci aventi diritto al voto nell’ambito della sezione;
g) esercita ogni altra
attribuzione prevista dallo Statuto.
3. Per la convocazione del
Consiglio Direttivo Sezionale, per la validità delle riunioni, per le modalità
delle deliberazioni, per l’integrazione e la decadenza valgono, in quanto
applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo
Nazionale.
ART. 24 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
1. Il Presidente del Consiglio
Direttivo Sezionale è eletto dall’assemblea sezionale regolarmente costituita e
con le modalità, in quanto applicabili, previste per l’elezione del Presidente
dell’Unione.
2. Rappresenta l’Unione nel
territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di
Sezione e convoca l’Assemblea Sezionale.
3. Nell’ipotesi di impedimento
temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello
stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente
Statuto per il Presidente dell’Unione.
ART. 25 – COLLEGIO SEZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio Sezionale dei
Revisori dei Conti si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea
professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, il cui Presidente è
eletto direttamente dall’Assemblea sezionale.
2. Il Presidente deve essere
iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o
al registro dei Revisori Contabili.
3. Per la validità delle riunioni
dovranno essere presenti un numero di componenti che costituisce la maggioranza. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
a) vigila sulla gestione
economico-finanziaria della Sezione;
b) assiste alle Assemblee e alle
riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale. A tal fine deve essere sempre
formalmente invitato dal Segretario;
c) riferisce trimestralmente al
Consiglio Direttivo Sezionale sull’andamento della gestione della Sezione, redigendo
un conto di esercizio, ogni volta che il Collegio lo ritenga opportuno, sulla
situazione economico-finanziaria dell’anno in corso;
d) si pronuncia, con relazione
diretta all’Assemblea Sezionale, sulle variazioni al bilancio preventivo ed il
conto consuntivo della Sezione;
e) esegue le verifiche di
carattere amministrativo.
4. Per la decadenza dei singoli
componenti fa espresso riferimento al C.C., così come per le integrazioni e per
quanto non espressamente previsto.
5. Qualora sia compromessa la
funzionalità dell’organo e non sia possibile procedere alle sostituzioni, dovrà
essere convocata e celebrata, entro 90 giorni, l’Assemblea Straordinaria.
6. Nei casi di riscontro di gravi
irregolarità il Collegio, all’unanimità, può richiedere al Presidente della
Sezione entro 60 gg. la convocazione di una assemblea straordinaria, da
celebrarsi nei successivi 30.
7. Il Collegio non decade in caso
di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Sezionale.
ART. 26 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Le sanzioni che possono essere
applicate dagli organi disciplinari sono le seguenti:
a) la censura;
b) l’ammenda;
c) la sospensione;
d) la radiazione.
2. Il regolamento disciplina i
principi, i soggetti, le procedure, gli atti, compresi i provvedimenti di
clemenza, tutti relativi alla giustizia sportiva.
3. Le decisioni definitive
assunte dagli organi di disciplina sportiva saranno trasmessi al CONI per
l’inserimento nel “Registro delle Sanzioni disciplinari dell’ordinamento
sportivo” istituito presso il CONI.
ART. 27 – ELEGGIBILITA’ ALLE CARICHE
1. I requisiti occorrenti per
l’eleggibilità sono i seguenti:
a) cittadinanza Italiana, maggior
età e non aver compiuto ottanta anni;
b) non aver riportato condanne
penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori
ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
superiori ad una anno;
c) non aver riportato nell’ultimo
decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente
superiori ad un anno da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, Enti di Promozione sportiva del CONI o Organismi
internazionali riconosciuti nonché dalle Associazioni Benemerite; è ineleggibile
chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito
di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
nelle attività sportive;
d) il candidato deve essere in
regola col tesseramento alla data della presentazione della candidatura.
2. È ineleggibile chiunque abbia
come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale
direttamente collegata alla gestione dell’Unione; è ineleggibile chiunque abbia
in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro l’Associazione
stessa, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate o
contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
3. Coloro che intendono essere
eletti alle cariche associative devono presentare la propria candidatura per
iscritto almeno 20 giorni prima della data prestabilita per l’effettuazione
dell’Assemblea, depositandola tramite la Sezione di appartenenza, alla
Segreteria Generale, la quale avrà cura di portarle a tempestiva conoscenza dei
Delegati Regionali e dei Presidenti di Sezione.
4. Non sono ammissibili
candidature per più di una carica associativa.
5. La mancanza iniziale accertata
dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei
requisiti previsti dal presente articolo comporta l’immediata decadenza dalla
carica.
6. I componenti degli Organi
Disciplinari e dei Revisori dei Conti possono essere eletti tra soggetti non
tesserati.
ART. 28 – DURATA DELLE CARICHE
1. Tutte le cariche associative
sono onorifiche.
2. La durata nella stessa carica
è stabilita in quattro anni e la carica medesima è rinnovabile per ulteriori
due mandati quadriennali consecutivi coincidenti con il quadriennio olimpico fa
eccezione la
Commissione Nazionale d’Appello, il cui rinnovo è limitato ad
un ulteriore quadriennio.
ART. 29 – INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI
1. Tutte le cariche sociali sono
incompatibili tra di loro, le cariche di presidente e di membro del Consiglio
Direttivo Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva
Nazionale in organismi riconosciuti dal CONI, sono considerati incompatibili,
con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che
vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per
ragioni economiche con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati; qualora
il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti,
l’interessato non deve prenderne parte.
2. Chiunque venga a trovarsi in
situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o l’altra carica
entro 15 giorni dal verificarsi dell’ evento; in caso di mancata opzione si
avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente.
ART. 30 – ANNO SOCIALE
1. L’anno sociale inizia il primo
gennaio e termina il 31 dicembre.
2. L’attività associativa si
svolge per quadrienni olimpici.
ART. 31 – ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario ha la
durata di un anno e coincide con l’anno solare. Il conto consuntivo annuale
deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e Sezionale al
massimo entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
ART. 32 – ORGANO DI STAMPA
1. La rivista “IL VETERANO DELLO
SPORT” è l’organo ufficiale dell’Unione attraverso il quale ogni socio viene informato
sull’attività associativa e sul lavoro organizzativo e deliberativo svolto dal
Consiglio Direttivo Nazionale, dagli altri organi dell’Unione e dalle Sezioni.
2. La collaborazione sull’organo
ufficiale è aperta ad ogni socio.
ART. 33 – NORME E LEGGI
1. L’Unione fa proprie tutte le
prescrizioni ed i requisiti previsti dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del
DPR n. 633/1972 che non siano già espressamente esplicitate negli articoli
precedenti.
2. Per quanto non previsto nel
presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le norme regolamentari
emanate dal CONI.
ART. 34 – DISPOSIZIONE FINALE
Il presente Statuto entra in
vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI,
avvenuta l’8 ottobre 2012 con delibera n. 333.