Unione Nazionale Veterani dello Sport
REGOLAMENTO
ORGANICO 2012
PARTE I
Organi
Associativi
Titolo I –
Assemblea Nazionale
1 – Convocazione
1.1 L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria,
è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed è convocata con avviso
sottoscritto dal Presidente.
1.2 I termini e le modalità di convocazione sono stabiliti
all’art. 6, c. 3 dello Statuto.
1.3 Ai sensi dell’art. 6.5 dello Statuto, la convocazione
dell’assemblea straordinaria può essere chiesta, con domanda al Presidente
Nazionale:
a) da metà più uno dei componenti in carica del C.D.N.
b) dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto,
all’atto della formulazione della domanda.
c) dalla metà più una delle Sezioni, in regola con
tesseramento al momento della richiesta.
1.3.1 La domanda,a pena di inammissibilità, deve essere
accompagnata:
- dall’elenco degli argomenti da sottoporre all’assemblea
straordinaria;
- da una specifica relazione che illustri le motivazioni, il
contenuto e le finalità degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
1.3.2 La domanda:
- va sottoposta al Collegio Nazionale dei Probiviri, che ne
dichiara l’ammissibilità;
- va deliberata dal C.D.N., che indice l’Assemblea
Straordinaria, e che può integrare l’ordine del giorno proposto, e accompagnare
gli argomenti proposti con una controrelazione.
2 – Ordine del Giorno
2.1 L’ordine del giorno contiene gli argomenti da sottoporre
all’esame e alla votazione dell’Assemblea.
2.2 L’ordine del giorno è fissato dal C.D.N., nella
deliberazione di indizione dell’Assemblea.
2.3 L’Ordine del giorno può essere, successivamente
all’indizione e sino a 30 giorni prima dell’effettuazione dell’Assemblea,
integrato con altri argomenti, sopravvenuti, su deliberazione del
Comitato di Presidenza. Degli argomenti ulteriori, oggetto
di integrazione, va data comunicazione ai soggetti e con i mezzi indicati dall’art.
6, c. 3 dello Statuto.
2.4 Gli argomenti di competenza dell’Assemblea ordinaria e
dell’Assemblea straordinaria sono fissati dall’art. 6, comma 8 (Assemblea
Ordinaria) comma 10 (Assemblea Straordinaria) dello Statuto.
2.5 Nel fissare l’Ordine del giorno, il C.D.N. deve prendere
in considerazione gli eventuali argomenti indicati dagli altri organi centrali,
nell’ambito delle rispettive competenze, e dai Delegati Regionali. Gli
argomenti proposti devono essere accompagnati da una relazione illustrativa.
2.6 L’Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, deve
prevedere, dopo la relazione del C.D.N. sul rendiconto gestionale e sul
bilancio di previsione, la specifica relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti.
2.7 L’Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, può
prevedere anche la relazione del Collegio Nazionale dei Probiviri, relativa
all’attività svolta dal Collegio.
2.8 Gli argomenti posti all’Ordine del giorno dell’Assemblea
straordinaria devono essere sempre accompagnati da una relazione illustrativa
predisposta dal C.D.N. Fa eccezione la elezione degli Organi Sociali,
infraquadriennale, dovuta a vacanze verificatesi prima della fine del
quadriennio.
3 – Rappresentanza
alle Assemblee
Sezione prima: determinazione della rappresentanza
3.1 Ogni sezione partecipa all’Assemblea a mezzo di delegati
eletti nelle singole assemblee sezionali, in proporzione di un delegato ogni
cinquanta soci; di ulteriori delegati ogni ulteriori cento soci o rappresentativi
della eventuale frazione residuale.
3.2 Nel caso di sezioni, con un numero di soci inferiore a
cinquanta, l’assemblea sezionale elegge un solo delegato, in rappresentanza di
tutti i soci; in mancanza di elezione, la rappresentanza dei soci è data al Presidente
della Sezione, o in caso di impedimento, ad un delegato del Presidente.
Sezione seconda: attività della segreteria generale
3.3 La Sezione comunica alla Segreteria Generale il nome e
l’indirizzo dei delegati sezionali, effettivi e supplenti. La comunicazione
deve pervenire alla Segreteria Generale almeno 30 giorni prima della data fissata
per l’inizio dell’Assemblea.
3.4 E’ compito del Segretario Generale procedere:
a) alla verifica delle Sezioni che hanno adempiuto agli
obblighi contributivi nei confronti dell’Unione entro il 28 febbraio dell’anno
in cui si tiene l’assemblea;
b) alla determinazione del numero dei delegati spettanti ad
ogni sezione.
3.5 Gli atti del Segretario Generale sono sottoposti all’approvazione
del C.D.N., in sede di indizione dell’Assemblea, o – se non possibile –
all’approvazione del Comitato di Presidenza.
a) l’elenco dei delegati e supplenti, comunicato da ogni
singola sezione, con indicazione dei voti spettanti ad ogni sezione,
b) l’elenco dei segretari delle sezioni con un numero di
soci inferiori a 50.
3.7 Saranno ammessi al voto, fatta salva la disciplina delle
deleghe di cui al successivo art. 3.12, esclusivamente i delegati e supplenti
indicati nell’elenco, o – per le sezioni con un numero di soci inferiore a 50 -
il presidente della sezione, o il socio della stessa sezione indicato dal
Presidente.
Sezione terza: Ricorsi
3.8 Le doglianze relative alle delibere in merito alla
rappresentanza sezionale (omessa o errata attribuzione di voti) sono sottoposte
all’esame del Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà – inappellabilmente
– senza osservanza di forma sulla base degli atti sottoposto al suo giudizio.
3.9 Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Generale ,
a pena di irricevibilità, entro e non oltre 30 giorni antecedenti la data di
celebrazione dell’Assemblea.
Il ricorso deve essere, in pari data, notificato agli
eventuali contro interessati, ai quali è concesso un termine perentorio di 5
giorni per depositare, presso la Segreteria Generale , le proprie controdeduzioni.
3.10 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri,
assunte in via d’urgenza, sono comunicate agli interessati e al Segretario
Generale, il quale, in caso di accoglimento del ricorso, compila una nota di modifica
degli atti relativi alla rappresentanza sezionale.
3.11 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono
definitive e inappellabili.
Sezione quarta: Deleghe e trasferimenti
3.12 Nel caso di sezione, con un numero di soci inferiore a
50, o in caso di impossibilità a partecipare all’assemblea, il Presidente della
Sezione può far rappresentare la Sezione da un delegato di altra sezione purché
appartenente alla medesima Regione.
La delega, in questo caso, deve essere controfirmata dal
Delegato Regionale.
3.13 Per le sezioni con un numero di soci superiore a 50, è
obbligatoria la presenza di delegati che siano soci della stessa sezione, al
fine di incrementare la partecipazione delle sezioni ai lavori assembleari.
a) il delegato può trasferire la delega al supplente
b) nel caso che né il delegato né il supplente possano
partecipare all’assemblea, il delegato può trasferire la delega ad altro
delegato della sua sezione; ad ogni singolo delegato può essere trasferita non
più di una delega.
4 – Commissione verifica dei poteri
4.1 Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri:
a) la verifica della rappresentanza sezionale;
b) l’accertamento della qualità di delegato;
c) la decisione in ordine alle doglianze relative.
4.2 Nell’attività di verifica dei poteri, il Collegio
Nazionale dei Probiviri può essere, su sua richiesta, sostituito da una apposita
Commissione (“Commissione Verifica Poteri”) nominata dal C.N.D.
E’ fatta salva la competenza del Collegio Nazionale dei
Probiviri in ordine ai ricorsi presentati contro gli atti della Commissione
Verifica Poteri.
4.3 La Commissione Verifica
Poteri è composta da tre membri, prescelti tra i soci non
candidati.
4.4 L’attività della Commissione Verifica Poteri riguarda:
a) il controllo delle candidature
Il contenuto e il termine per lo svolgimento dei compiti, a
questo fine, sono indicati nei successivi artt. 4.5, 4.6 e 4.7. 4.5 La Commissione Verifica
Poteri si insedia almeno un’ora prima dell’inizio dei lavori
assembleari per controllare
a) la regolarità della partecipazione;
b) la identità dei partecipanti;
c) la validità delle deleghe.
4.6 La Commissione Verifica
Poteri deve redigere apposito verbale delle operazioni
compiute e comunicare alla Presidenza dell’Assemblea:
a) il numero delle sezioni presenti o rappresentate;
b) il numero dei delegati, presenti o rappresentati;
c) il numero dei voti esprimibili in assemblea.
4.7 Le doglianze relative alla attività della Commissione
Verifica Poteri sono presentate, anche oralmente, alla Presidenza
dell’Assemblea, la quale deciderà – inappellabilmente – sentito – se del caso –
il Collegio Nazionale dei Probiviri.
La decisione va assunta prima dell’inizio di una qualsiasi
votazione.
5 – Commissione di Scrutinio
5.1 La Commissione di scrutinio è composta da un Presidente
ed almeno due componenti, nominati dall’Assemblea, su proposta del Presidente,
tra i soci non candidati.
5.2 La Commissione ha il compito di provvedere al conteggio
dei voti, espressi nell’assemblea sugli argomenti messi in votazione dal
Presidente dell’Assemblea.
La votazione è fatta mediante alzata di mano, prima i voti
contrari, poi i voti favorevoli, e indi gli astenuti. E’ fatta eccezione per la
votazione alle cariche, che viene effettuata mediante voto segreto e scritto su
apposita scheda. L’esito del voto è proclamato dal Presidente dell’Assemblea.
5.3 Nel caso di assemblea elettiva, la Commissione deve
provvedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite urne (una per
ciascun organo sociale) e solo in questo caso deve redigere il verbale delle operazioni
compiute, con l’indicazione:
- del numero dei votanti;
- del numero delle schede bianche, nulle e valide;
- del numero dei voti validi riportati da ciascun candidato.
Il verbale viene controfirmato dal Presidente
dell’Assemblea, il quale ne dà comunicazione all’Assemblea stessa.
6 – Svolgimento delle Assemblee
6.1 Nell’ora indicata per la costituzione, il Presidente
dell’Unione dichiara aperta l’Assemblea, ne assume provvisoriamente la
presidenza ed invita i partecipanti ad eleggere l’Ufficio di Presidenza.
6.2 L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da
un Vicepresidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di
assenza.
6.3 Il Segretario dell’Assemblea è d’ufficio il Segretario
Nazionale, il quale può delegare le funzioni relative ad un socio,
possibilmente appartenente alla Sezione che ha organizzato l’Assemblea.
6.4 Le elezioni dei componenti l’Ufficio di Presidenza e la
conferma del Segretario di Assemblea (se diverso dal Segretario Generale)
avvengono per acclamazione o, in caso di motivata richiesta di più di 5 delegati,
per appello nominale.
- dirige i lavori entro i limiti e nell’ambito degli
argomenti posti all’ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far
rispettare;
- è il solo interprete delle norme che regolano l’Assemblea,
integrandole qualora deficitarie con successiva ratifica da parte
dell’Assemblea stessa;
- regola l’ordine e la durata degli interventi, concedendo
la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti
all’ordine del giorno;
- è sua facoltà discrezionale permettere repliche;
- determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto
stabilito dallo Statuto e dal presente regolamento;
- dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la
votazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;
- controlla la rispondente stesura del verbale
dell’Assemblea e convalida con la propria sottoscrizione tutti gli atti ad essa
relativi.
7 – Candidature
7.1 Requisiti
Per concorrere alle elezioni delle cariche associative
nazionali il Socio, dovrà avere un'anzianità di iscrizione all’U.N.V.S. di
almeno un anno.
Per la candidatura al Collegio Nazionale dei Revisori dei
Conti, del Collegio dei Probiviri, della
Commissione d’Appello, si prescinde dal requisito
dell’anzianità in quanto ai sensi dell’art. 27 c. 6 dello Statuto, possono
essere candidati anche soggetti non tesserati all’Unione.
7.2 Presentazione
I candidati alle varie cariche nazionali dell’Unione devono
depositare la propria candidatura debitamente sottoscritta presso la Segreteria Nazionale
almeno 15 giorni prima dell’Assemblea elettiva. La candidature devono essere
accompagnate da:
a) un breve curriculum che illustri il passato sportivo del
candidato;
b) autocertificazione
- (per i candidati a Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti) attestante l’iscrizione all’apposito Albo dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei Revisori Contabili;
- (per i candidati o membri del Collegio dei Revisori dei
Conti) attestante il possesso di idonea professionalità;
- (per il Collegio dei Probiviri e per la Commissione Nazionale
d’Appello) attestante l’(eventuale) possesso di laurea in giurisprudenza.
7.3 Verifica
a) verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei
candidati alle cariche nazionali;
b) formula l’elenco dei candidati per ciascuna carica
nazionale o attesta per ciascuna lista i nominativi dei candidati in possesso
dei requisiti di eleggibilità;
c) comunica al Segretario Generale l’elenco dei candidati
- ammessi:
- non ammessi, dando sintetica motivazione della non
ammissibilità delle candidature.
7.4 Pubblicazione
Il Segretario Generale – nello stesso giorno della decisione
della Commissione Verifica Poteri o in quello successivo – cura la
pubblicazione sul “sito” dell’Unione dei candidati ammessi.
7.5 Ricorsi
a) Avverso l’ammissione o la reiezione dei candidati è
ammesso il ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre il
quinto giorno precedente l’inizio dell’Assemblea.
b) I ricorsi relativi alle Candidature al Collegio dei
Probiviri sono presentati alla Commissione d’Appello.
c) I ricorsi sono esaminati e decisi, almeno entro il giorno
precedente la data di inizio dell’Assemblea.
d) Le decisioni assunte sono inappellabili.
e) In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria dovrà
immediatamente emendare l’elenco dei candidati, e ne darà notizia sul sito Web
nonché mediante avvisi scritti affissi presso la sede deputata alle votazioni.
8 – Votazioni
8.1 Per alzata di mano
Tutte le votazioni che si rendono necessarie nel corso
dell’Assemblea, sono indette dal Presidente e avverranno mediante alzata di
mano (prova e controprova). Su richiesta di almeno dieci delegati, può essere richiesto
il voto segreto, che sarà accordato se la richiesta sarà sostenuta dalla
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
8.2 Per voto segreto
Per tutte le elezioni alle cariche nazionali dell’Unione, è
necessario il voto segreto e scritto, su schede – distinte – per ciascuna
carica elettiva.
8,3 Commissione di scrutinio
Nelle assemblee elettive, la Commissione verifica dei poteri
può assumere la funzione di commissione di scrutinio, su indicazione del
Presidente dell’Assemblea e a seguito di approvazione della Assemblea stessa.
8.4 Procedimenti
Lo scrutinio avrà per oggetto:
-
in
via preliminare, la carica di Presidente;
a seguire:
-
le
cariche dei componenti il C.D.N.
-
la
carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
-
le
cariche dei componenti - il Collegio dei Revisori dei Conti
-
il
Collegio dei Probiviri
-
la Commissione Nazionale d’Appello.
-
8.5 Verbali di scrutinio
La Commissione redigerà appositi verbali in cui saranno
esplicitate le schede bianche, nulle e quelle valide relative a ciascuna carica
sociale.
9 – Risultato delle votazioni
9.1 Il verbale relativo alla elezione del Presidente
Nazionale debitamente sottoscritto dai componenti della Commissione sarà
immediatamente trasmesso al Presidente dell’Assemblea, che ne darà pubblica
notizia all’Assemblea stessa.
9.2 Saranno eletti alla carica di consigliere nazionale, i
candidati – nel numero fissato dallo Statuto – che avranno avuto più voti. Il
relativo verbale dovrà, in ogni caso, evidenziare l’elenco dei candidati non
eletti, in modo scalare secondo i voti ricevuti.
Tale elenco dovrà essere utilizzato per eventuali subentri
nella carica di consigliere nazionale.
9.3 Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) a presidente viene eletto il candidato che ha ottenuto –
nella votazione separata relativa – il maggior numero dei voti;
b) sono dichiarati eletti quali membri effettivi, i
candidati che occupano i primi due posti nella graduatoria dei voti e supplenti
i primi due che seguono nella graduatoria;
c) il relativo verbale sottoscritto dai membri della
Commissione di Scrutinio dovrà, in ogni caso, evidenziare due candidati non
eletti, per eventuali surroghe.
9.4 Per quanto riguarda il Collegio Nazionale dei Probiviri
e la Commissione
Nazionale d’Appello sono dichiarati eletti, quali membri
effettivi, i candidati che occupano i primi tre posti nella graduatoria dei
voti e supplenti i primi due che seguono nella graduatoria. Il relativo
verbale, sottoscritto dai membri della Commissione di Scrutinio, dovrà, in ogni
caso evidenziare la graduatoria dei candidati non eletti, per eventuali
surroghe.
9.5 Il Presidente dell’Assemblea, ultimate tutte le
operazioni di scrutinio, leggerà i risultati delle votazioni e proclamerà gli
eletti, sulla base dei dati forniti dalla Commissione di Scrutinio e risultanti
dai verbali.
9.6 I candidati eletti, debbono formalmente accettare
l’incarico, dopo la proclamazione fatta dal Presidente dell’Assemblea, con
dichiarazione orale inserita a verbale dell’Assemblea.
In caso di assenza, l’accettazione deve essere effettuata
per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di
nomina.
9.7 Qualora l’eletto non accetti la nomina alla carica,
viene chiamato il candidato che lo segue nella graduatoria dei voti, che deve
accettare l’incarico con le stesse modalità previste nell’articolo precedente, ferma
restando la condizione – prevista dall’art. 28, comma 3, dello Statuto – che lo
stesso abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto.
9.8 I risultati delle elezioni alle cariche nazionali
saranno comunicati per via ordinaria al CONI e alle altre organizzazioni
partecipate dall’Unione o partner dell’Unione e saranno resi pubblici sul sito
e mediante pubblicazione sul “Veterano dello Sport”.
10 – Ricorsi avverso la validità delle Assemblee
10.1 Avverso la validità dell’Assemblea Nazionale, è
proponibile ricorso, per iscritto, al Collegio Nazionale dei Probiviri.
10.2 Il ricorso è proponibile solo se nel coso della stessa
assemblea sia stata sollevata apposita eccezione o riserva, che deve risultare
dal verbale dell’Assemblea stessa.
10.3 Il ricorso va proposto entro e non oltre quindici
giorni dalla data di celebrazione dell’Assemblea, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il predetto termine di 15
giorni.
10.4 Possono presentare ricorso unicamente i soci – delegati
che hanno sollevato l’apposita eccezione o riserva nel corso dell’Assemblea.
Titolo II – La
Presidenza
11 – Il Presidente Nazionale
11.1 Il Presidente Nazionale rappresenta l’Unione in tutti i
rapporti con le sezioni, i soci, nonché con il Coni e con tutti i terzi. Spetta
al Presidente Nazionale il poteri di vigilanza e controllo sull’attività
dell’Unione, dei suoi Organi e delle Sezioni.
11.2 Al Presidente è data facoltà di partecipare alle
riunioni di tutti gli Organi dell’Unione; (ad eccezione di quelle degli Organi
disciplinari), nonché delle singole sezioni (assemblee e consigli direttivi).
11.3 Al Presidente è data, altresì, facoltà di invitare alle
riunioni del C.D.N. e del Comitato di Presidenza persone estranee a tali
Organi, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione degli
argomenti posti all’Ordine del Giorno.
11.4 Il Presidente invita a partecipare alle singole
riunioni del C.D.N. un Delegato Regionale per ciascuna area (Nord, Centro, Sud)
e ciò con diritto di intervento ma senza diritto di voto. La relativa scelta
viene riservata al Presidente pro-tempore che la esercita dopo aver consultato
i Delegati Regionali delle rispettive aree di competenza e può essere rinnovata
anno per anno.
11.5 Spetta unicamente al Presidente la facoltà di proporre
al C.D.N. la nomina dei soci benemeriti.
11.6 Le dimissioni del Presidente, o l’impedimento
definitivo del Presidente ad esercitare le sue funzioni determinano lo
scioglimento del Consiglio Direttivo.
12 – Il Vice Presidente Vicario
12.1 Il Vice Presidente Vicario viene eletto dal C.D.N. nel
proprio seno.
Spetta al Presidente Nazionale l’indicazione del Vice
Presidente che assumerà le funzioni vicarie.
12.2 Il Vice Presidente Vicario esercita le funzioni del
Presidente Nazionale nel caso di assenza o di impedimento temporaneo di
quest’ultimo.
12.3 Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del
Presidente, il Vice Presidente Vicario esercita i poteri di ordinaria
amministrazione per il tempo necessario alla convocazione dell’Assemblea
Direttiva, a termini dell’art. 9 dello Statuto.
12.4 Il Vice Presidente Vicario mantiene, comunque, la
facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organismi dell’Unione (ad
eccezione degli organi disciplinari) e delle Sezioni (assemblea e C.d.A.) che
si svolgono nell’ambito della giurisdizione a cui è preposto.
13 – I Vice Presidenti
13.1 I Vice Presidenti sono eletti, su indicazione del
Presidente, dal C.D.N., nel proprio seno, in relazione alla ripartizione in
giurisdizioni (Nord-Centro-Sud) dell’attività dell’Unione.
13.2 I Vice Presidenti hanno i compiti e svolgono le
funzioni di cui all’art. 13 dello Statuto.
13.3 Le funzioni del Presidente, saranno svolte dal Vice
Presidente più anziano di età, nel caso di impedimento temporaneo o di assenza
del Presidente e del Vice Presidente vicario.
13.4 Si applica l’art. 12.2 riferito al Vice Presidente più
anziano, nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni contemporanee del
Presidente e del Vice Presidente vicario.
13.5 Ciascun Vice Presidente ha la facoltà di partecipare
alle riunioni di tutti gli organismi dell’Unione (ad eccezione degli organi
disciplinari) e delle Sezioni (assemblea e C.D.) che si svolgono nell’ambito
della giurisdizione a cui è preposto.
14 – Il Comitato di Presidenza
14.1 Al Comitato di Presidenza, di cui all’art. 12 dello
Statuto, possono partecipare – su invito del Presidente – anche i presidenti
del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
14.2 Le riunioni sono convocate, su ordine del Presidente,
dal Segretario Generale senza obbligo di formalità, anche telefonicamente. Non
vi è obbligo di predisporre un ordine del giorno.
14.3 Delle riunione viene redatto un sintetico verbale, a
cura del Segretario Generale, che sarà messo a disposizione dei componenti il
C.D.N.
Titolo III – Il
Consiglio Direttivo Nazionale
15 – Convocazione
15.1 La convocazione del C.D.N., viene formulata, a norma di
Statuto, dal Presidente o da chi lo sostituisce, e deve contenere la data,
l’ora e il luogo della riunione, nonché la specificazione degli argomenti all’Ordine
del Giorno.
15.2 La convocazione è portata a conoscenza dei membri del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con invito a
partecipare alla riunione del C.D.
15.3 All’ordine del giorno dovranno essere iscritti anche
gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al
Presidente Nazionale, da un Consigliere o dal Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti o dal Presidente del Collegio dei Probiviri. La richiesta
deve pervenire al Presidente almeno 10 giorni prima della data della riunione.
15.4 Nella sua prima riunione, all’Ordine del giorno, deve
essere indicata la nomina dei Vice Presidenti Nazionali.
16 – Svolgimento delle riunioni – verbali
16.1 L’illustrazione degli argomenti dell’Ordine del Giorno
è fatta dal Presidente, il quale può delegare, per tale scopo, uno o più
consiglieri, o il Segretario.
Nel caso di argomenti tecnici, il Presidente può incaricare
dell’illustrazione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il
Presidente del Collegio dei Probiviri o il terzo, invitato dal Presidente a
partecipare alla riunione.
16.2 Dopo la illustrazione degli argomenti, il Presidente
apre la discussione cui possono partecipare tutti i presenti, con un solo
intervento, ed, eccezionalmente, su autorizzazione del Presidente con un
secondo intervento.
Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la
discussione e mette in votazione la proposta di deliberazione connessa con
l’argomento in discussione.
16.3 All’inizio della riunione, i presenti dovranno
preannunciare gli argomenti da trattare nelle “varie”. Tali argomenti non
possono dare luogo a deliberazioni; qualora vi sia necessità di assumere
deliberazioni, l’argomento, con l’approvazione del C.D.N., dovrà essere
riproposto all’Ordine del Giorno della successiva riunione del C.D.N.
16.4 Delle riunioni viene redatto verbale dal Segretario
Generale, o in caso di assenza o di impedimento, da un Consigliere indicato dal
Presidente. Il verbale deve essere redatto in forma sintetica, e contenere le
deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo. Il verbale non dà atto della
discussione avvenuta sui singoli argomenti e degli interventi effettuati; chi volesse
verbalizzare il suo intervento o la sua dichiarazione di voto deve esplicitare
tale richiesta e deve procedere alla relativa dettatura al Segretario Generale
o alla consegna del testo dell’intervento o della dichiarazione di voto.
16.5 Il verbale è pubblicato per estratto sul “Veterano
dello Sport”.
Il Presidente può secretare la parte del verbale che
riguarda singole persone, a suo insindacabile giudizio, o che sia utile,
nell’interesse dell’Unione, non rendere pubblica.
16.6 Il verbale è firmato dal Presidente e da chi l’ha
redatto; la relativa sottoscrizione fa fede circa il
contenuto del verbale. Nella riunione successiva del C.D.N.,
si può chiedere che il verbale venga rettificato, ma unicamente con riguardo
alle dichiarazioni o all’intervento – se verbalizzate - del richiedente stesso.
16.7 E’ riservata al Presidente Nazionale la facoltà di
rilasciare al socio che ne faccia richiesta copia o stralcio di deliberazioni
assunte dal C.D.N.
17 – Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale
17.1 Le cause di decadenza del C.D.N. sono indicate
nell’art. 11 dello Statuto.
17.2 L’Assemblea Straordinaria per il rinnovo del C.D.N.
contestualmente alla nomina del nuovo Presidente sarà convocata, a norma
dell’art. 9 dello Statuto, entro 60 giorni dal verificarsi della causa di decadenza
del C.D.N.
17.3 L’Assemblea dovrà essere tenuta entro e non oltre i 30
giorni dalla data di convocazione.
18 – Decadenza dei Consiglieri
18.1 Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni, anche
non consecutive, del C.D.N. senza giustificato motivo può essere dichiarato
decaduto.
18.2 E’ compito del solo Presidente esaminare i motivi
addotti e giustificare l’assenza del Consigliere. La decisione del Presidente è
inappellabile.
19 – Sostituzione dei Consiglieri
Condizione essenziale per il subentro è la permanenza della
qualità di socio sino al momento della sostituzione.
19.2 Nell’ipotesi non vi siano soci che possano assumere la
carica di consigliere i consiglieri rimanenti restano in carica, purché il loro
numero non si riduca sotto la metà più uno del numero dei componenti del C.D.N.,
numero che deve essere fissato dal C.D.N. uscente nella seduta di indizione
dell’Assemblea elettiva.
19.4 I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza
del quadriennio olimpico in corso.
20 – Compiti specifici
20.1 Su indicazione del Presidente Nazionale, il C.D.N. può
incaricare uno o più consiglieri, singolarmente o in gruppo, di specifici
compiti o di specifiche funzioni, con l’obbligo di farne relazione al C.D.N.
20.2 Non potrà essere data al consigliere nazionale (singolo
o in associazione con altri) la rappresentanza verso i terzi dell’Unione, se
non a seguito di apposita deliberazione del C.D.N., con voto favorevole del Presidente,
che rilascerà apposita procura scritta.
21 – Determinazione quote associative
21.1 Il C.D.N., ai sensi dell’art. 10, c. 5 lettera n dello
Statuto, stabilisce le quote associative da versarsi alla Segreteria Generale
dell’Unione, nell’ultima riunione di ogni anno. In mancanza di delibera, le
quote rimangono invariate.
21.2 Le quote saranno distinte per categorie di soci e per
gli aderenti.
21.3 Le quote sono da versarsi alla Segreteria, al netto
della maggiorazione stabilita dalla singola sezione, che resterà a favore della
sezione stessa. Le quote di rinnovo devono essere versate entro la fine di
febbraio di ogni anno; quelle dei nuovi associati entro 30 giorni
dall’accoglimento della domanda di associazione.
21.4 Solo le sezioni in regola col versamento delle quote
relative all’anno in corso potranno partecipare alle attività (sportive o
assembleari) dell’Unione.
Titolo IV – Il
Segretario Generale
22 – Nomina
22.1 Il Segretario Generale è nominato dal C.D.N., su
indicazione del Presidente, tra i soci che abbiano qualità personali idonee
allo svolgimento della funzione.
22.2 La carica di Segretario Generale è incompatibile con
qualsiasi altra carica a livello nazionale. Il socio nominato Segretario
Generale deve dimettersi da eventuali cariche rivestite, prima
dell’accettazione della carica.
22.3 Il Segretario Generale, con l’assenso del Presidente,
può nominare altri soci come “Aiuto del Segretario Generale”.
23 – Funzioni
23.1 Le funzioni del Segretario Generale sono indicate
nell’art. 15, c. 2 dello Statuto. Si fa riferimento, per la concreta
esplicitazione di tali funzioni, a quanto stabilito nel presente regolamento.
23.2 Il Segretario Generale può ricevere dal Presidente e/o
dal C.D.N. il mandato di svolgere particolari incarichi, in via occasionale
(una tantum) o per tempi definiti.
23.3 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di
voto, alle riunioni di tutti gli organi nazionali, fatta eccezione per gli
organi disciplinari, nei quali può essere chiamato a svolgere le funzioni di
segretario, su decisione del Presidente dell’Organo interessato.
Titolo V – Il Collegio
dei Revisori dei Conti
24.1 Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono
stabilite dall’art. 20, comma 4 dello Statuto.
24.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo
Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni, senza obbligo di altre
formalità.
24.3 Delle riunioni del Collegio è formato un verbale
sintetico, a cura del Presidente, che può chiedere che lo stesso sia redatto
dal Segretario Generale o da un addetto della Segreteria. Della redazione del
verbale, il Presidente può incaricare un componente del Collegio stesso. Il
verbale è sottoscritto dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti i membri
presenti.
24.4 Le relazioni semestrali al C.D.N., di cui al comma 4
lettera c dell’art. 20 dello Statuto, sono depositate nella segreteria
nazionale almeno venti giorni prima della data delle riunioni del C.D.N.
Titolo VI – Gli Organi
Disciplinari
25 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri
25.1 Funzionamento
a) Il Presidente del Collegio è scelto dai componenti del
Collegio tra i membri del Collegio stesso, laureati in giurisprudenza, nella
prima seduta successiva alla proclamazione dell’esito delle votazioni.
b) Spetta al Presidente convocare le riunioni del Collegio,
fissando l’Ordine del Giorno. La convocazione è fatta senza obbligo di
formalità, ma con un preavviso di almeno 15 giorni.
25.2 Competenze
a) Le funzioni del Collegio sono stabilite all’art. 18 dello
Statuto.
b) E’ attribuita al Collegio anche la competenza:
- in
materia elettorale (elettorato attivo e passivo, votazioni e risultati)
come disciplinati dal presente regolamento;
- in
ordine alla ammissibilità del referendum;
- per
risolvere contrasti tra Sezione e Sezione, tra Sezione e Unione (e tra gli
organi dell’Unione), in materia di interpretazione, applicazione,
esecuzione dello Statuto, dei Regolamenti, delle Deliberazioni dell’Assemblea,
del C.D.N. e del Comitato di Presidenza;
- per
la consulenza, richiesta dagli altri Organi nazionali, in ordine
all’interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni
dell’Assemblea;
- nelle
altre materie indicate dallo Statuto e dal Regolamento.
c) Delle riunioni è formato un verbale sintetico, a cura del
Presidente, che può chiedere che lo stesso sia redatto dal Segretario Generale
o da un addetto della Segreteria. Della redazione del verbale, il Presidente
può incaricare un componente del Collegio. Il verbale è firmato dal Presidente
e dal verbalizzante.
d) I verbali delle riunioni, relativi alle azioni disciplinari
sono secretati, e non possono essere diffusi a terze persone. I verbali sono
conservati, in modo che ne sia garantita la riservatezza, a cura del Segretario
Generale.
e) Il Collegio è un organo collegiale perfetto; per la
validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i tre membri.
In caso di assenza, il membro assente è sostituito dal
membro supplente, primo nella graduatoria dei voti, con preavviso di almeno 15
giorni.
26 – La Commissione Nazionale d’Appello
26.1 Funzionamento
a) Il Presidente della Commissione è scelto dai componenti
della Commissione tra i membri della Commissione stessa, laureati in
giurisprudenza, nella prima seduta successiva alla proclamazione dell’esito delle
votazioni.
b) Spetta al Presidente convocare le riunioni della
Commissione, fissando l’Ordine del Giorno.
La convocazione è fatta senza obbligo di formalità, ma con
un preavviso di almeno 15 giorni.
26.2 La Commissione esercita – unicamente – la funzione di
giudice d’appello nei procedimenti disciplinari. Le relative decisioni sono
definitive.
26.3 Si applicano alla Commissione Nazionale d’Appello le
disposizioni di cui all’art.25, comma 2 – lettere c), d) ed e), del presente
Regolamento.
Titolo VII – Gli
Organi Regionali
Sezione I: Il Delegato Regionale
27 – Nomina
La nomina del Delegato Regionale è di spettanza del C.D.N.,
su indicazione non vincolante delle sezioni della Regione di competenza
costituite in Consulta Regionale.
28 – Funzioni
28.1 Le funzioni fondamentali del Delegato Regionale sono
indicate all’art. 21, c. 2 dello Statuto.
28.2 Inoltre il Delegato Regionale:
a) ha diritto di partecipare alle riunioni (assemblea e
C.D.) delle Sezioni della Regione;
b) può convocare l’assemblea di ciascuna sezione della
Regione, in caso di inerzia del C.D. sezionale;
c) convoca e presiede la consulta regionale.
28.3 Il Delegato Regionale può incaricare soci appartenenti
alle sezioni della Regione di svolgere occasionalmente o per periodi prefissati
particolari incarichi.
Sezione II: rappresentante del Presidente Nazionale
29 – Presupposti
29.1 Qualora le Sezioni delle Regioni siano inattive o non
esprimano candidature di soci idonei a rivestire la carica di Delegato
Regionale, il Presidente Nazionale, in accordo col Vice Presidente di zona, può
nominare un proprio rappresentante per tutta la Regione o per un gruppo di
provincie della Regione.
29.2 La nomina ha durata massima di un anno, ed è
prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno.
30 – Funzioni
30.1 Limitatamente all’ambito territoriale a cui è preposto,
il rappresentante del Presidente Nazionale ha il compito di:
- adoperarsi per la costituzione di nuove sezioni;
- attivarsi per incrementare il numero dei soci dell’Unione;
- intervenire per eliminare incomprensioni o tensioni tra i
soci di una medesima sezione o tra sezioni diverse;
- individuare possibili candidati alla carica di delegato
regionale.
30.2 Il rappresentante riferisce del proprio operato, senza
vincoli di forma, al Presidente Nazionale, al Vice Presidente di zona e al
Segretario Generale.
30.3 Il rappresentante può essere convocato dal Presidente
Nazionale per riferire dello stato dell’Unione nella zona di competenza al
C.D.N.
Sezione III: Consulta Regionale
31.1 Al Delegato Regionale è consentito procedere alla
convocazione delle sezioni della Regione, al fine:
- di coordinare l’attività delle sezioni, incrementando i
rapporti tra le sezioni e i soci delle varie sezioni;
- di ottenere la collaborazione delle sezioni e dei soci
nell’attività diretta a creare, nella regione, nuove sezioni e di incentivare
l’adesione di nuovi soci;
- di coinvolgere le sezioni nell’attuazione dei programmi
deliberati dall’Assemblea Nazionale e dal C.D.N.;
- di sollecitare le sezioni a proporre iniziative
dell’Unione di interesse regionale e/o nazionale;
- di offrire collaborazione alle sezioni della Regione per
le manifestazioni promosse dalle singole sezioni.
31.2 La riunione delle Sezioni della Regione si può
costituire, formalmente, in Consulta Regionale, qualora sia funzionale ad
indicare al C.D.N. il candidato alla carica di Delegato Regionale.
La Consulta – per tale finalità - è convocata dal Vice
Presidente competente per l’ambito di giurisdizione.
31.3 Alla consulta regionale possono partecipare tutti i
componenti del C.D. della sezione, fatta eccezione per le consulte preparatorie
dell’assemblea nazionale, in cui la partecipazione può essere dal Delegato Regionale
limitata al solo Presidente della Sezione.
31.4 Il Delegato Regionale può indire la convocazione delle
sezioni, per settori sportivi, al fine di riunire i rappresentanti sezionali
interessati ad un singolo sport, e ciò al fine:
- di creare interrelazioni tra veterani del medesimo sport;
- di promuovere manifestazioni sportive, e non, su scala
regionale relative al singolo sport.
A queste riunioni saranno invitati, per il tramite del
Presidente della Sezione, tutti i soci interessati.
31.6 Le riunioni regionali sono convocate dal Delegato
Regionale in accordo col Vice Presidente competente per l’ambito di
giurisdizione.
31.7 Della riunione verrà redatto un verbale sintetico, con
lo scopo precipuo di documentare le proposte, le iniziative e gli impegni
assunti. Il verbale, redatto dal delegato regionale o da un socio incaricato
dal medesimo, verrà trasmesso alla segreteria nazionale, che ne curerà la
consegna al Presidente e al Vice Presidente Nazionale competente.
31.8 Né la consulta regionale né le riunioni regionali di
settore sono organi dell’Unione, ma costituiscono solo strumenti di
aggregazione e di propulsione dell’attività dell’Unione.
Titolo VIII – Le
cariche sociali: in generale
32.1 Chi assume qualsiasi carica sociale, a livello
nazionale o locale, deve avere sempre presente che l’Unione è una associazione
di volontariato e di promozione sociale e sportiva, che persegue le finalità stabilite
dall’art. 1, c. 4 dello Statuto.
Pertanto, chi ricopre una qualsiasi carica sociale deve
impegnarsi, sul proprio onore di cittadino e sportivo, ad esercitare la propria
attività in conformità alla natura dell’Unione e al solo scopo di collaborare
al perseguimento delle finalità della Unione medesima.
32.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il C.D.N. può deliberare che ai soggetti che ricoprono le
cariche sociali nazionali siano rimborsate, in tutto o in parte, su richiesta,
le spese sostenute per l’esercizio della funzione, stabilendo modalità e misura
del rimborso, anche in via forfettaria.
32.3 Per quanto riguarda le cariche sezionali, la disciplina
dell’eventuale rimborso spese ai dirigenti locali è stabilita dalla sezione
stessa (C.D. sezionale), nell’ottica dell’autonomia patrimoniale e gestionale
della sezione.
Titolo IX – Referendum
33 – Indizione
33.1 Ai sensi dell’art. 10, c. 5 lettera F dello Statuto, il
Consiglio Direttivo può interpellare i soci, a mezzo di referendum, su
qualsiasi argomento attinente la struttura, la attività e le finalità
dell’Unione.
33.2 La delibera di indizione del referendum deve essere
approvata dalla maggioranza di 2/3 dei componenti il C.D.N.
33.3 La delibera deve, con chiarezza, indicare il quesito
sottoposto a referendum dei soci, quesito a cui i soci sono chiamati a
rispondere con un “Si” o con un “No”.
33.4 Non sono ammissibili quesiti che siano in contrasto o
che comportino modifiche allo Statuto
33.5 La delibera, adottata, viene trasmessa al Collegio
Nazionale dei Probiviri, il quale nel termine di 30 giorni dalla data della
delibera, decide sulla ammissibilità del referendum..
33.6 Il Presidente Nazionale, ottenuto il parere di
ammissibilità del Collegio Nazionale dei Probiviri, stabilisce con proprio
provvedimento le modalità di svolgimento del referendum, nonché i termini entro
i quali i soci possono esprimere il loro voto.
33.7 La delibera del C.D.N. di indizione del referendum con
il relativo quesito referendario, e il provvedimento del Presidente Nazionale
sono pubblicati sul “Veterano dello Sport”, oltre che sul sito ufficiale, come
unici mezzi di comunicazione ai soci.
33.8 Le modalità di espressione del voto sono indicate nel
provvedimento del Presidente.
33.9 Il referendum è valido se allo stesso abbia partecipato
almeno il 50% +1 dei soci.
PARTE II
Titolo I – I Soci
34 – I requisiti
L’art. 3, c. 1 e 2 dello Statuto stabilisce i requisiti per
divenire soci.
35 – Le categorie di soci
Le categorie dei soci sono indicate all’art. 3, c. 4 dello
Statuto.
36 – I soci fondatori
36.1 L’elenco dei soci fondatori è tenuto dal Segretario
Generale, che ne cura l’aggiornamento di anno in anno. L’elenco aggiornato
viene comunicato al C.D.N. nella sua prima seduta annuale.
36.2 I soci fondatori restano soci dell’Unione a vita.
36.3 L’elenco originario dei soci fondatori, resta agli atti
dell’Unione per memoria storica.
36.4 I soci fondatori possono partecipare, senza diritto di
voto, a tutte le Assemblee nazionali.
37 – I soci benemeriti
37.1 L’elenco dei soci benemeriti è tenuto dal Segretario
Generale, che ne cura l’aggiornamento di anno in anno.
L’elenco aggiornato viene comunicato dal Segretario Generale
al C.D.N. nella sua prima seduta annuale.
37.2 I soci benemeriti restano soci dell’Unione a vita. Sono
assegnati alla Sezione di residenza o a quella più vicina alla residenza, o
alla Sezione indicata dal socio benemerito.
37.3 I soci benemeriti possono partecipare, senza diritto di
voto, a tutte le Assemblee nazionali.
38 – I soci ordinari
38.1 La richiesta di iscrizione a socio ordinario avviene a
mezzo di domanda dell’interessato, preferibilmente redatta su apposito modulo.
38.2 La domanda è diretta al Presidente della Sezione, preferibilmente
ove ha la residenza l’interessato. Qualora nella provincia di residenza non
siano operative sezioni, l’interessato può chiedere l’iscrizione direttamente
al Segretario Generale. In tale caso, l’iscrizione si intende diretta alla
sezione di Milano, ove ha sede l’Unione.
38.3 La domanda va trasmessa alla Segreteria Generale
dell’Unione, unitamente alla quota di tesseramento, nella misura fissata dal
C.D.N.; la quota aggiuntiva determinata dalla sezione è trattenuta dalla
sezione stessa.
38.4 La domanda è esaminata dalla Segreteria Generale che
verifica le sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 dello Statuto. La
domanda viene conservata nell’archivio dell’Unione.
38.5 Con la domanda, l’interessato accetta che l’Unione
esegua il trattamento dei suoi dati personali con le modalità di cui al D. L.vo
196/2003 e s.m.i., per ogni attività connessa o comunque riconducibile agli
scopi istituzionali dell’Unione, fissati dall’art. 1 dello Statuto.
39 – I soci atleti
39.1 Nella domanda di iscrizione, o anche successivamente
con atto apposito, l’interessato, chiedendo di aderire all’Unione, può
dichiarare di voler continuare l’attività sportiva, indicando quale o quali
sport intende continuare a praticare.
39.2 Valgono le disposizioni di cui ai precedenti art. 38.2,
38.3, 38.4 e 38.5.
39.3 L’interessato, con la domanda, si obbliga a sottostare
a tutte le disposizioni emanate dal C.D.N. per poter esercitare l’attività
sportiva indicata.
39.5 Potranno partecipare alle gare e ai campionati
organizzati dall’Unione o dalle sezioni, ma approvate dall’Unione, unicamente i
soci atleti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti nelle disposizioni enunciate
dal C.D.N., specificatamente in ordine:
- alla attestazione medica di idoneità allo svolgimento
dell’attività sportiva;
- al pagamento della quota supplementare di tesseramento,
relativa alla copertura assicurativa.
40 – Il tesseramento
40.1 Il tesseramento è l’atto che vincola – a seguito della
domanda di iscrizione - una persona all’Unione in un rapporto associativo con
finalità sportive.
40.2 Col tesseramento, il socio si obbliga a rispettare lo
Statuto, e i regolamenti dell’Unione, nonché le decisioni assunte dagli organi
direttivi dell’Unione, e comunque quanto dispone l’art. 4, c. 3 e 4 dello Statuto.
40.3 L’appartenenza all’Unione si attua mediante
l’iscrizione ad una Sezione, alla quale deve essere versata la quota annua di
tesseramento, deliberata dal C.D.N., oltre la quota aggiuntiva sezionale
deliberata dalla sezione stessa.
40.4 Col tesseramento, il socio accetta che l’Unione e la
Sezione eseguano il trattamento dei dati personali, ex D. L.vo 196/2003.
L’unione tratterà i dati personali in relazione alle
attività connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati
nell’art. 1 dello Statuto.
Allo stesso modo, e per le finalità stabilite nell’atto
costitutivo della Sezione, la Sezione di appartenenza tratterà i dati personali
del socio.
41 – Perdita della qualità di socio
41.1 Ai sensi dell’art. 4, c. 1 dello Statuto, la qualità di
socio, si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, a seguito della decisione definitiva
degli organi disciplinari;
c) per morosità negli obblighi contributivi.
La decadenza si verifica dopo che il C.D. della Sezione
abbia valutato negativamente le ragioni che hanno originato tale morosità, e
abbia deciso di non surrogare il socio moroso nel pagamento della quota.
41.2 La perdita dalla qualità di socio per radiazione ha
effetto dal giorno in cui la decisione degli organi disciplinari è divenuta
definitiva.
41.3 La perdita della qualità di socio per dimissioni o per
morosità ha effetto dalla fine dell’anno solare relativo all’ultimo
tesseramento del socio.
42 – Quote di tesseramento
42.1 Il C.D.N. stabilisce nel corso dell’ultima riunione di
ogni anno, le quote da versarsi alla Segreteria Nazionale da parte dei soci
ordinari e dei soci atleti.
In mancanza di delibera rimangono invariate le quote in
corso, fatto salvo l’adeguamento automatico della quota per i soci atleti
dovuto all’aggiornamento delle coperture assicurative.
42.2 La quota aggiuntiva a favore della Sezione è deliberata
dal C.D. della sezione.
42.3 Sono esentati dal pagamento della quota di tesseramento
i soci fondatori e i soci benemeriti.
42.4 La quota associativa è intrasmissibile.
43 – Diritti dei soci
43.1 I soci hanno diritto di elettorato attivo nella sezione
di appartenenza.
43.2 I soci possono concorrere, se in possesso dei
prescritti requisiti, alle cariche elettive, sia sezionali che nazionali.
43.3 I soci partecipano alle attività dell’Unione e della
Sezione di appartenenza.
43.4 Solo i soci atleti, che abbiano adempiuto alle prescrizioni
del C.D.N., partecipano alle gare e ai campionati sportivi indetti, patrocinati
o autorizzati dall’Unione, secondo i regolamenti all’uopo deliberati dal C.D.N.
Titolo II – Le Sezioni
44 – Natura
La Sezione è l’unità di base dell’Unione, ed ha piena
autonomia patrimoniale e gestionale.
45 – Costituzione
45.1 Per essere costituita, la Sezione deve contare almeno
20 soci residenti nella provincia o nelle provincie limitrofe. L’Unione
favorisce la costituzione di sezioni in tutti i centri, anche non capoluogo di
provincia, per incrementare l’aggregazione di persone che condividono le
finalità dell’Unione, nello stesso ambito di vita.
45.2 La riunione dei soci diretta alla costituzione di una
sezione deve avvenire alla presenza del Delegato Regionale, o, in caso di
impedimento, di un componente del C.D.N.
45.3 Nel corso della riunione deve essere approvato l’atto
costitutivo ed eventualmente lo Statuto della Sezione.
L’atto costitutivo contiene l’indicazione di:
- la sede;
- il nome del personaggio sportivo a cui la sezione è
dedicata;
- le generalità e l’indirizzo dei soci costituenti;
- le generalità e l’indirizzo dei soci indicati a ricoprire
le cariche sociali, in sede di prima nomina.
L’atto costitutivo può essere sostituito dal verbale della
riunione costitutiva che deve contenere le indicazioni previste nel presente
articolo.
L’atto costitutivo o il verbale della riunione costitutiva
della sezione deve essere sottoscritto dal Presidente della Sezione, dal
Segretario della riunione e dal Delegato regionale (o dal Consigliere
nazionale) presente alla riunione di costituzione.
a) copia dell’atto costitutivo o del verbale della riunione
costitutiva, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario nonché controfirmato dal Delegato Regionale o dal
rappresentante del C.D.N.
b) prova del versamento alla segreteria nazionale delle
quote sociali di competenza della Unione, nella misura vigente.
45.5 L’affiliazione all’Unione viene deliberata dal C.D.N.
nella prima riunione successiva al ricevimento della documentazione relativa
alla nuova costituzione.
L’acquisto dei diritti e l’adempimento dei doveri per la
sezione e per gli iscritti decorrono dalla data della delibera di affiliazione.
46 – Durata dell’affiliazione
46.1 L’affiliazione della Sezione all’Unione non ha limiti
di durata.
46.2 Può essere mantenuta l’affiliazione, anche qualora la
sezione abbia un numero di soci inferiore al minimo statutario di 20 soci
effettivi, qualora il numero dei soci venga ripristinato nei due anni
successivi.
47 – Cessazione dell’affiliazione
47.1 La Sezione cessa di essere affiliata all’Unione:
- qualora l’assemblea sezionale deliberi il suo
scioglimento;
- qualora non ricostituisca, nel biennio, il numero minimo
dei soci;
- qualora non partecipi per due volte, consecutive,
all’assemblea nazionale dell’Unione.
47.2 La cessazione dell’affiliazione non è automatica, ma
deve essere oggetto di deliberazione da parte del C.D.N. su proposta del
Segretario Generale.
47.4 La documentazione, anche storica, nella disponibilità
della Sezione, a seguito dello scioglimento, deve essere trasmessa alla
Segreteria Generale dell’Unione, per fare parte dell’archivio storico
dell’Unione.
48 – Statuto Sezionale
48.1 Ogni sezione può liberamente dotarsi di un proprio
statuto che regoli la vita interna della sezione.
48.2 Lo Statuto sezionale deve essere, comunque, rispettoso
dei principi stabiliti dagli artt. 22-23 24-25 dello Statuto dell’Unione.
49 – Integrazioni normative relative alla struttura e
funzionamento della Sezione
49.1 Assemblea
49.1.1 L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta
all’anno, entro il primo quadrimestre, e ogni volta che il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da parte di almeno il 20% dei soci,
in regola col pagamento della quota. Alla richiesta va allegato l’elenco degli
argomenti da porre all’O.d.G., con una breve relazione scritta, illustrativa di
tali argomenti.
49.1.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa
deliberazione del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le assemblee
richieste dai soci.
49.1.3 L’Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda
convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
49.1.4 L’avviso di convocazione dell’assemblea va
comunicato, con mezzi certi (raccomandata con r.r., consegna a mano con firma
di ricevuta, posta certificata, fax etc.) almeno 30 giorni prima della data
fissata per la riunione.
49.1.5 L’Ordine del Giorno dell’Assemblea è indicato nello
statuto dell’Unione dall’art. 22, c. 5 per l’assemblea ordinaria e dall’art.
22, c. 6 per l’assemblea straordinaria. L’Ordine del Giorno può essere
incrementato con argomenti proposti dal Consiglio Direttivo sezionale o da almeno
10 soci, che devono presentare una proposta motivata.
49.1.6 Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio,
mediante delega scritta.
Ciascun socio non può essere portatore di più di tre (3)
deleghe.
49.1.7 I ricorsi contro la validità dell’assemblea sezionale
vanno presentati:
- ai Probiviri della Sezione, previsti dallo statuto
sezionale, o, comunque, nominati nell’ambito sezionale;
- al Collegio Nazionale dei Probiviri, unicamente nel caso
di assemblee aventi per oggetto la nomina dei rappresentanti sezionali alle
assemblee nazionali dell’Unione e devono pervenire, a mezzo raccomandata AR
alla Segreteria Generale entro quindici giorni dalla chiusura dei lavori
assembleari, a pena di inammissibilità.
49.2 Cariche sociali
49.2.1 Le cariche sociali sono:
a) il Consiglio Direttivo Sezionale;
b) il Presidente della Sezione;
c) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei
Conti sezionale;
d) il Proboviro o il Collegio dei Probiviri sezionale.
49.2.2 Tutte le cariche sono gratuite.
49.2.3 Le cariche hanno durata quadriennale, coincidente col
quadriennio olimpico, e sono rinnovabili ulteriori due mandati quadriennali. Il
rinnovo delle cariche deve essere effettuato entro il primo quadrimestre
dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le olimpiadi estive.
49.2.4 Il requisito stabilito dall’art. 27,punto a) relativo
ai limiti di età, dello Statuto dell’Unione non è richiesto per la eleggibilità
alle cariche sociali della sezione, dovendosi intendere applicabile alle sole cariche
nazionali.
49.2.5 Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro.
49.3 Il Consiglio Direttivo Sezionale
49.3.1 La funzione e la composizione del Consiglio Direttivo
Sezionale sono disciplinate dall’art. 23 dello Statuto dell’Unione.
49.3.2 I componenti del Consiglio Direttivo Sezionale che,
nel corso del quadriennio, senza giustificato motivo, non prendono parte per
tre volte, anche non consecutive, alle riunioni decadono dalla carica e non possono
essere più rieletti.
La decadenza si verifica di diritto e viene accertata dall’Assemblea
Sezionale Ordinaria immediatamente successiva. Alla carica subentra il primo
dei non eletti.
49.3.3 Non è necessario avere un’anzianità di carica per
essere eletti nel Consiglio Direttivo Sezionale, nelle sezioni neo costituite e
in quelle con meno di 50 soci.
Per le altre sezioni, il candidato deve avere una anzianità
di iscrizione di almeno un anno.
49.3.4 Ogni socio può presentare la propria candidatura alla
carica di consigliere sezionale, senza obbligo di formalità.
49.4 Il Presidente della Sezione
49.4.1 La nomina, le funzioni e la sostituzione del
Presidente di Sezione sono disciplinate dall’art. 24 dello Statuto dell’Unione.
49.4.2 Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione
nei confronti dei soci, dell’Unione e dei terzi.
49.4.3 Il Presidente della Sezione è responsabile degli atti
di gestione, amministrativa, fiscale e contabile della Sezione, in solido con i
componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, se la responsabilità è conseguenza
di atti collegiali del Consiglio Direttivo Sezionale.
49.4.4 Per essere eletto presidente della sezione occorre
avere una iscrizione all’Unione di almeno 1 anno, fatta eccezione per le
sezioni di nuova costituzione o ricostituite ex novo.
49.4.5 La carica di Presidente di sezione è incompatibile
con qualsiasi altra carica apicale sportiva, a livello provinciale, in società
o sezioni o unità locali di organismi sportivi appartenenti al CONI o dal
medesimo riconosciute. Per carica apicale si intende il Presidente, o – in
genere – il rappresentante dell’Ente o società o associazione o organismo
operante a livello provinciale.
L’eventuale incompatibilità deve essere rimossa entro 15
giorni dalla data della elezione a Presidente di sezione.
49.4.6 A norma delle indicazioni del CONI può essere
rieletto Presidente anche dopo il terzo mandato colui che ottiene almeno il 70%
dei voti espressi dall’Assemblea elettiva.
49.5 Revisore dei Conti sezionale o Collegio dei Revisori
dei Conti
49.5.1 Nelle sezioni sino a 100 soci, l’assemblea nomina un
revisore unico dei conti.
49.5.2 Nelle sezioni con un numero di soci superiore a 100
la disciplina del Collegio Sezionale dei Revisori dei Conti è quella contenuta
nell’art. 25 dello Statuto dell’Unione commi da 1 a 5.
49.5.3 In ogni caso, trova applicazione l’art. 25, c. 6 e 7,
intendendosi sostituito il termine “il Collegio” con “il Revisore Unico”, nelle
sezioni con meno di 100 soci.
49.5.4 Il Presidente del Collegio dei Revisori o il Revisore
Unico debbono essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori commercialisti
ed Esperti contabili o al registro dei revisori dei conti.
Si prescinde da tale requisito qualora non sia possibile
procedere alla nomina di un socio o non socio che abbia le predette qualità
professionali. La nomina effettuata dall’assemblea costituisce attestazione
dell’impossibilità di nominare un revisore dei conti che abbia le richiamate
qualità professionali.
49.6 Proboviro sezionale o Collegio dei Probiviri
49.6.1 In ogni sezione deve essere nominato un Collegio dei
Probiviri, composto da tre membri anche non soci. Nelle sezioni con meno di 100
soci, può essere nominato anche un solo proboviro, anche non socio.
49.6.2 I Probiviri Sezionali hanno competenza:
- in materia di validità dell’assemblea sezionale, fatta
esclusione per le assemblee aventi per oggetto la nomina dei rappresentanti
sezionali alle assemblee nazionali dell’Unione;
- in materia di violazione di norme dello statuto sezionale,
se la sezione è dotata di un apposito statuto sezionale;
- in materia di controverse tra i soci della stessa sezione,
relative alla attività esclusivamente sezionale. In ogni altra materia, la
competenza è del Collegio Nazionale dei Probiviri.
PARTE III
Norme di carattere
disciplinare
Titolo I – Generalità
50 – Oggetto e ambito di applicazione
50.1 Le norme contenute nella Parte III costituiscono la
regolamentazione relativa ai procedimenti di carattere disciplinare e alle
sanzioni applicabili.
50.2 Le norme contenute nella Parte III si applicano a tutti
i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano.
51 – Ignoranza di norme generali e particolari
51.1 Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza di
norme o prescrizioni contenute, oltre che in leggi e regolamenti
dell’Ordinamento Giuridico, nello Statuto e nel Regolamento Organico, nonché in
deliberazioni assunte dai competenti organi dell’Unione, sempre che le stesse
abbiano avuto diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione
dell’Unione (“Il Veterano dello Sport”, “sito” dell’Unione,comunicazioni
scritte alle sezioni, ecc.).
51.2 La conoscenza delle deliberazioni assunte si presume
dopo 30 giorni dalla data:
- di pubblicazione sul sito dell’Unione;
- (in mancanza) dalla data di spedizione del periodico “Il
Veterano dello Sport”, verificata dalla segreteria generale;
- (in ulteriore mancanza) dalla data di spedizione delle
comunicazioni scritte da parte della segreteria generale.
52 – Principi di comportamento etico e sportivo
52.1 Ogni socio e ogni sezione affiliata dovranno, sempre e
comunque, mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della
probità e della rettitudine sportiva.
52.2 Nello svolgimento di ogni attività sportiva e sociale
ogni socio e ogni sezione affiliata dovranno conformare il proprio
comportamento agli scopi dell’Unione, enunciati all’art. 1 dello Statuto. I
soci atleti dovranno, altresì, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo
emanato dal CONI.
52.3 Gli organi disciplinari (Collegio Nazionale dei
Probiviri – Commissione Nazionale d’Appello) sono tenuti alla più rigorosa
osservanza dei principi di riservatezza.
53 – Responsabilità dei soci e delle sezioni
53.1 I soci rispondono delle azioni od omissioni, a titolo
di dolo e di colpa.
53.2 Le sezioni affiliate rispondono delle azioni od
omissioni di chi le rappresenta.
Titolo II
Sanzioni
54 – Richiamo della norma statutaria
Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, le sanzioni sono le
seguenti:
a) la censura;
b) l’ammenda;
c) la sospensione;
d) la radiazione.
55 – Censura
55.1 E’ applicabile solo nei confronti dei soci.
55.2 Consiste in una formale nota di biasimo e nella
contestuale intimazione al rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni
degli organi dell’Unione, nonché, per i soci atleti, della correttezza
sportiva.
55.3 La censura è resa pubblica, nell’ambito della Sezione
di appartenenza del socio o, se il fatto ha rilevanza più ampia, nell’ambito
dell’Unione.
56 – Ammenda
56.1 E’ applicabile solo nei confronti delle Sezioni.
56.2 Consiste nell’obbligo di versare all’Unione una somma
di denaro, da un minimo di euro 10 ad un massimo di euro 100.
56.3 La sanzione è applicata nel caso in cui la Sezione:
- si renda inadempiente agli obblighi nei confronti
dell’Unione, stabiliti dagli Organi nazionali;
- non versi tempestivamente e completamente, nei termini
stabiliti, all’Unione le quote associative dei Soci.
56.4 La sanzione deve essere versata entro 15 giorni dalla
comunicazione della decisione dell’organo disciplinare.
56.5 Trascorso infruttuosamente tale termine, la sanzione
dell’ammenda si trasforma in sanzione della sospensione di cui all’art. 8.
57 – Sospensione
57.1 E’ applicabile sia nei confronti dei soci che delle
sezioni affiliate.
57.2 Consiste nell’inibizione:
- per il socio, a svolgere ogni attività all’interno della
Sezione o dell’Unione;
- per le sezioni, a svolgere qualsiasi attività nell’ambito
dell’Unione, ivi compresa la partecipazione, nel periodo di sospensione, alle
assemblee nazionali.
57.3 La sospensione, sia per il socio che per la sezione, è
comminata per un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 1 anno.
57.4 La sospensione comporta l’automatica decadenza del
socio dalle cariche sociali ricoperte, sia a livello nazionale che sezionale.
58 – Radiazione
58.1 E’ applicabile sia al socio che alle Sezioni.
58.2 Consiste nella esclusione dalla Unione.
58.3 La radiazione viene resa pubblica nell’ambito
dell’Unione e viene comunicata al CONI.
58.4 La radiazione comporta l’automatica decadenza del socio
dalle cariche sociali ricoperte a livello nazionale e sezionale.
59 – Determinazione della sanzione
59.1 Gli organi disciplinari, nel loro libero convincimento,
determinano la sanzione applicabile per le singole infrazioni sottoposte al
loro giudizio.
59.2 Costituiscono infrazioni disciplinari – a carico dei
soci e delle sezioni – tutti i comportamenti posti in essere in violazione ai
principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, nonché la violazione della
clausola compromissoria di cui all’art. 16 dello Statuto dell’Unione.
Costituiscono infrazioni disciplinari a carico della sezione
le violazioni delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Nazionali, o delle
disposizioni emanate dai competenti Organi nazionali.
Costituiscono infrazioni disciplinari, a carico del
socio-atleta, le violazioni delle Norme Antidoping, emanate dal CONI.
60 – Esecuzione delle sanzioni
60.1 Le decisioni della Commissione Nazionale dei Probiviri
sono immediatamente esecutive, anche se contro le stesse sia stata proposta
impugnazione alla Commissione Nazionale d’Appello.
60.2 La Commissione Nazionale d’Appello, può, su motivata
richiesta dell’interessato (socio o sezione) sospendere per gravi motivi in
tutto o in parte l’esecuzione della decisione, in attesa del giudizio
d’appello.
Titolo III
Cause estintive delle
infrazioni e delle sanzioni
61 – Prescrizione
61.1 La infrazione si prescrivono in tre anni, dalla data in
cui la stessa si è verificata.
61.2 La prescrizione è interrotta dalla data di avviso di
avvio del procedimento disciplinare.
62 – Grazia
62.1 La grazia è un provvedimento particolare, concesso dal
Presidente Nazionale dell’Unione, ad un soggetto che abbia subito una decisione
irrevocabile di condanna.
62.2 La grazia estingue in tutto o in parte la sanzione
irrogata o la commuta in altra più lieve.
62.3 Il provvedimento può essere adottato motu proprio dal
Presidente o su domanda dell’interessato.
Titolo IV
Gli organi di
giustizia e disciplina
63 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri
63.1 La disciplina del Collegio Nazionale dei Probiviri è
dettata dall’art. 18 dello Statuto.
63.2 I supplenti sostituiscono, nell’ordine in cui sono
stati eletti, il membro effettivo che sia impedito.
63.3 Su invito del Presidente Nazionale dell’Unione, i
membri del Collegio Nazionale dei Probiviri partecipano alle riunioni del
Consiglio Direttivo Nazionale.
64 – Commissione nazionale d’appello
64.1 La Commissione Nazionale d’Appello è disciplinata
dall’art. 19 dello Statuto.
64.2 I supplenti sostituiscono, nell’ordine in cui sono
stati eletti, il membro effettivo che sia impedito.
Titolo V
Norme procedurali
65 – Procedimento disciplinare avanti il Collegio Nazionale
dei Probiviri
65.1 L’azione disciplinare può essere:
a) proposta da un organo dell’Unione, da una o più sezioni,
o da qualsiasi socio;
b) promossa d’ufficio dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
65.2 La proposta (denuncia) di azione disciplinare formulata
al Collegio Nazionale dei Probiviri deve contenere:
a) le generalità del socio o la indicazione della società a
cui sono riferiti i fatti aventi rilevanza disciplinare;
b) la descrizione puntuale di detti fatti;
c) la prova documentale o l’offerta di prova testimoniale
relativa ai fatti contestati.
65.3 Nel caso di denuncia di fatti aventi rilevanza
disciplinare, il Collegio ne valuta preliminarmente la rilevanza.
Se la denuncia è ritenuta manifestamente infondata, o priva
di risvolti disciplinari, il Collegio ne dispone l’archiviazione o il non luogo
a procedere, e incarica il Segretario Generale di darne comunicazione all’interessato.
In caso diverso, provvede a formulare la contestazione,
dando incarico al Segretario Generale di
trasmetterla all’incolpato, a mezzo di lettera raccomandata
con A.R..
65.4 Nel caso il Collegio ritenga di iniziare d’ufficio
l’azione disciplinare, il Collegio provvede a formulare la contestazione.
65.5 All’incolpato (socio o sezione) va trasmesso, a mezzo
di lettera raccomandata r.r., a cura della Segreteria Generale, un avviso di
avvio di procedimento, in cui sono indicati:
a) se il procedimento è promosso d’ufficio o su proposta di
terzi (organo dell’Unione, sezione e suoi organi, socio);
b) il contenuto della contestazione, con indicazione delle
prove documentali, se esistenti;
c) l’indicazione del termine di 20 giorni per il deposito di
memorie difensive e per la richiesta di audizione.
65.6 L’incolpato può, nei termini previsti dall’art. 18, c.
3 dello Statuto, depositare in Segreteria le proprie controdeduzioni scritte e
può richiedere di essere sentito personalmente.
65.7 Il Collegio può, d’ufficio, chiedere di sentire
personalmente il socio o il rappresentante della sezione.
65.8 Nel caso vi sia richiesta da parte dell’incolpato, o il
Collegio ravvisi la necessità o l’opportunità di sentire personalmente il socio
o il rappresentante della sezione o di assumere la deposizione di eventuali testi,
il Collegio fissa, presso la sede dell’Unione o in altra località ritenuta più
opportuna, la data e l’ora dell’audizione.
Della data, ora e luogo dell’audizione viene data
comunicazione, a mezzo raccomandata r.r., all’incolpato o ai testi, almeno 20
giorni prima della data fissata.
Dopo l’udienza, che può essere posticipata per una sola volta
e per non più di 20 giorni su richiesta dell’incolpato, il Collegio emette la
decisione.
65.9 Nell’ipotesi in cui sia necessario procedere
all’istruttoria, il Presidente del Collegio può affidare ad un suo membro il
compimento dei relativi atti.
66 – Procedimento disciplinare avanti la Commissione d’Appello
Nazionale
66.1 Contro la decisione assunta dal Collegio Nazionale dei
Probiviri, può essere proposto ricorso alla Commissione d’Appello Nazionale. Il
ricorso può essere proposto sia dall’incolpato (socio o sezione) sia dal
soggetto che ha proposto l’azione disciplinare (organi dell’Unione, sezione e
organi sezionali, socio).
66.2 Il ricorso è proposto mediante la trasmissione alla
Segreteria Nazionale con apposto atto scritto nel termine di 15 giorni dalla
data in cui l’interessato ha ricevuto la copia integrale della decisione
assunta dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
66.3 Per la tempestività del ricorso fa fede la data di
consegna dell’atto d’appello alle Poste Italiane.
66.4 La Commissione Nazionale d’Appello può assumere
prove non ammesse in primo grado o rinnovare le prove già assunte in primo
grado.
67 – Decisione degli organi disciplinari
67.1 La decisione è l’atto conclusivo del giudizio in primo
o in secondo grado.
67.2 La decisione deve essere assunta con la presenza di
tutti i componenti l’organo giudicante e a maggioranza.
67.3 La decisione deve contenere – in modo conciso –
l’esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio, nonché le motivazioni
addotte a sostegno del provvedimento assunto; deve concludere, in forma separata,
col dispositivo, espresso in forma chiara.
67.4 La decisione va sottoscritta dal Presidente
dell’Organo, e dal redattore della decisione stessa.
67.5 La decisione va depositata presso la Segreteria Generale ,
che dovrà, immediatamente, provvedere a comunicarla agli interessati (incolpato
e soggetto proponente l’azione), nonché a darne pubblicità nei limiti e secondo
le modalità previste nel presente regolamento.
68 – Termini per la conclusione del procedimento
68.1 I procedimenti disciplinari debbono essere definiti:
- in primo grado entro 90 giorni dalla comunicazione di
avvio del procedimento;
- in secondo grado, entro 90 giorni dalla proposizione
dell’atto di appello.
68.2 I termini suddetti hanno natura ordinatoria e possono
essere prorogati in relazione alla complessità del procedimento per una sola
volta e per uguale durata.
PARTE QUARTA
Norme transitorie
69 - Aderenti
Per coloro che in passato sono stati “Aderenti” dell’Unione
e rivestono ancora la qualifica valgono le norme seguenti:
a) L’”aderente” non è socio, e quindi non ha diritto di
elettorato attivo e passivo.
b) L’”aderente" ha comunque l’obbligo di conformare la
sua presenza nelle attività dell’Unione ai principi statutari previsti
dall’art. 3 dello Statuto.