DA STATUTO APPROVATO A BRA 8 MAGGIO 2010
1. Sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta maggioritaria delle Sezioni interessate, nell’ambito dei soci del territorio regionale; la durata dell’incarico del Delegato Regionale è pari alla durata, anche residua, del Consiglio Direttivo Nazionale che li ha nominati.a) adoperarsi per la costituzione di nuove Sezioni nell’ambito della Regione di loro competenza;
b) risvegliare in coloro che allo sport attivo hanno dato le loro migliori energie, i sentimenti di fraterna amicizia sportiva, al fine di provocarne la spontanea adesione alla grande famiglia dell’U.N.V.S.;
c) spronare ogni Sezione a svolgere intensa attività, tesa a manifestazioni sportive dedicate preferibilmente ai giovani;
d) dirimere eventuali incomprensioni o tensioni in seno alle Sezioni di competenza;
e) intervenire, quando possibile, alle assemblee sezionali onde avere conoscenza del loro andamento e delle loro deliberazioni;
f) operare d’intesa col Vice Presidente Nazionale, con l’eventuale Consigliere Nazionale e col Segretario Generale, i quali faciliteranno il loro lavoro mediante opportune direttive e personale collaborazione. Il Vice Presidente Nazionale di zona cura, anche con periodiche riunioni, il coordinamento dell’attività dei Delegati Regionali in carica;
g) estendere la loro opera anche in regioni limitrofe, quando per esse non sia stato nominato un delegato ed anche quando, esistendo, questi ritenga opportuna la collaborazione del collega;
h) inviare ogni semestre al Vice Presidente di giurisdizione ed alla Segreteria Generale una relazione sulla attività svolta;
i) proporre, al Consiglio Direttivo Nazionale, i nominativi dei candidati a soci “ad memoriam”, corredando la proposta di adeguata documentazione;
j) intervenire alle Assemblee costitutive delle Sezioni;
k) essere tempestivamente informati dalla Segreteria Generale di quei provvedimenti amministrativi e disciplinari adottati nei confronti di dirigenti delle Sezioni di loro competenza;
l) allorquando ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà nominare, nella stessa regione, più Delegati Regionali a ciascuno assegnando le provincie di competenza.
3. I delegati regionali possono essere dichiarati decaduti dall’incarico:
a) a loro domanda;
b) a seguito di loro inattività, accertata per omesso ingiustificato invio della relazione semestrale di cui al comma 2, lettera h) del presente articolo;
c) per perdita della qualità di socio;
d) per avvenuto trasferimento della residenza dalla loro regione.
4. La decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale comporta l’automatica decadenza dei Delegati Regionali.