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giovedì 27 ottobre 2011

DA REGOLAMENTO ORGANICO APRILE 2010


Titolo VII – Gli Organi Regionali

Sezione I: Il Delegato Regionale
27 – Nomina e revoca
La nomina del Delegato Regionale è di competenza del C.D.N., su indicazione non vincolante delle sezioni della Regione, costituite in Consulta Regionale.

28 – Funzioni
28.1 Le funzioni fondamentali del Delegato Regionale sono indicate all’art. 21, c. 2 dello Statuto.
28.2 Inoltre il Delegato Regionale:
a) ha diritto di partecipare alle riunioni (assemblea e C.D.) delle Sezioni della Regione;
b) può convocare l’assemblea di ciascuna sezione della Regione, in caso di inerzia del C.D. sezionale;
c) convoca e presiede la consulta regionale.
 28.3 Il Delegato Regionale può incaricare soci appartenenti alle sezioni della Regione di svolgere occasionalmente o per periodi prefissati particolari incarichi.

Sezione II: rappresentante del Presidente Nazionale

29 – Presupposti

29.1 Qualora le Sezioni delle Regioni siano inattive o non esprimano candidature di soci idonei a rivestire la carica di Delegato Regionale, il Presidente Nazionale, in accordo col Vice Presidente di zona, può nominare un proprio rappresentante per tutta la Regione o per un gruppo di provincie della Regione.
29.2 La nomina ha durata massima di un anno, ed è prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno.

30 – Funzioni

30.1 Limitatamente all’ambito territoriale a cui è preposto, il rappresentante del Presidente Nazionale ha il compito di:
- adoperarsi per la costituzione di nuove sezioni;
- attivarsi per incrementare il numero dei soci dell’Unione;
- intervenire per eliminare incomprensioni o tensioni tra i soci di una medesima sezione o tra sezioni diverse;
- individuare possibili candidati alla carica di delegato regionale.
30.2 Il rappresentante riferisce del proprio operato, senza vincoli di forma, al Presidente Nazionale, al Vice Presidente di zona e al Segretario Generale.
30.3 Il rappresentante può essere convocato dal Presidente Nazionale per riferire dello stato dell’Unione nella zona di competenza al C.D.N.

Sezione III: Consulta Regionale

31.1 Al Delegato Regionale è consentito procedere alla convocazione delle sezioni della Regione, al fine:
- di coordinare l’attività delle sezioni, incrementando i rapporti tra le sezioni e i soci delle varie sezioni;
- di ottenere la collaborazione delle sezioni e dei soci nell’attività diretta a creare, nella regione, nuove sezioni e di incentivare l’adesione di nuovi soci;
- di coinvolgere le sezioni nell’attuazione dei programmi deliberati dall’Assemblea Nazionale e dal C.D.N.;
- di sollecitare le sezioni a proporre iniziative dell’Unione di interesse regionale e/o nazionale;
- di offrire collaborazione alle sezioni della Regione per le manifestazioni promosse dalle singole sezioni.
31.2 La riunione delle Sezioni della Regione si può costituire, formalmente, in Consulta Regionale, qualora sia funzionale ad indicare al C.D.N. il candidato alla carica di Delegato Regionale.
La Consulta – per tale finalità - è convocata dal Vice Presidente competente per l’ambito di giurisdizione.
31.3 Alla consulta regionale possono partecipare tutti i componenti del C.D. della sezione, fatta eccezione per le consulte preparatorie dell’assemblea nazionale, in cui la partecipazione può essere dal Delegato Regionale limitata al solo Presidente della Sezione.
31.4 Il Delegato Regionale può indire la convocazione delle sezioni, per settori sportivi, al fine di riunire i rappresentanti sezionali interessati ad un singolo sport, e ciò al fine:
- di creare interrelazioni tra veterani del medesimo sport;
- di promuovere manifestazioni sportive, e non, su scala regionale relative al singolo sport.
A queste riunioni saranno invitati, per il tramite del Presidente della Sezione, tutti i soci interessati.
31.5 A tal fine, sarà compito dei delegati regionali, con l’aiuto della Segreteria Nazionale, formulare l’elenco dei soci delle singole sezioni divisi per sport di interesse, annotando se il socio è o meno un socio atleta.
31.6 Le riunioni regionali sono convocate dal Delegato Regionale in accordo col Vice Presidente competente per l’ambito di giurisdizione.
31.7 Della riunione verrà redatto un verbale sintetico, con lo scopo precipuo di documentare le proposte, le iniziative e gli impegni assunti.
Il verbale, redatto dal delegato regionale o da un socio incaricato dal medesimo, verrà trasmesso alla segreteria nazionale, che ne curerà la consegna al Presidente e al Vice Presidente Nazionale competente.
31.8 Né la consulta regionale né le riunioni regionali di settore sono organi dell’Unione, ma costituiscono solo strumenti di aggregazione e di propulsione dell’attività dell’Unione.